In una procedura relativa ad una concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici ex art. 3 bis d.l. n. 351 del 2001 l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale determina l’esclusione?
Risposta negativa arriva dall’interessante sentenza Tar Toscana, Firenze, Sez. III, 28 novembre 2017, n. 1458, la quale chiarisce che “la procedura in controversia risulta espressamente regolata 3-bis. d.l. n. 351/2001 che, al comma 6, stabilisce che “per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile”.
Appare evidente, come del resto affermato dalla stessa ricorrente, che l’amministrazione è solo tenuta all’applicazione dei principi generali in materia di contratti pubblici essendo, peraltro, il riferimento all’art. 143 d.lgs. n. 163 del 2006 (ora sostituito dal d.lgs. n. 50/2016) meramente ricognitivo dei principi generali in materia di concessioni di lavori pubblici, ove applicabili alla fattispecie.
Si è in proposito condivisibilmente ritenuto che i procedimenti come quello di cui si controverte non sono regolati dal Codice dei contratti pubblici il quale disciplina esclusivamente per i contratti di appalto e di concessione concernenti l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. Né in senso contrario potrebbe essere invocato il rinvio, operato dall’art. 3 bis, comma 6, d.l. n. 351 del 2001, che prevede che la concessione di valorizzazione e di uso economico di tali beni sia affidata a terzi mediante il ricorso alle procedure previste dall’art. 143, d.lg. n. 163 del 2006 (che richiama la concessione di lavori pubblici prevista dall’art. 19, l. n. 109 del 1994), dato che ciò è disposto solo “in quanto compatibile”, e quindi deve intendersi come riferito esclusivamente ai principi generali in esso contenuti di selezione mediante procedura concorsuale (T.A.R. Lazio, sez. I, 6 aprile 2017 n. 4324).
In altri termini, ove non espressamente contemplato dalle disposizioni del procedimento attraverso il richiamo di norme specificamente individuate, alle procedure di cui si discute si applicano solo i principi generali dettati ora dall’art. 30, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, ovvero “i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”. Del resto, lo stesso codice dei contratti pubblici (art. 1) stabilisce che questo si applica ai “… contratti di appalto e di concessione … aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere …”, ovvero ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nonché alle concessioni di lavori e servizi, senza alcuna menzione delle concessioni di beni immobili.
Va in ogni caso rilevato che il disciplinare di gara non prevedeva l’espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale.
Può soggiungersi, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del Comune, che l’obbligatorietà dell’indicazione espressa dei costi aziendali ha la sua ratio nella necessità di garantire che i ribassi offerti siano tali da non compromettere il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre nella fattispecie era previsto che per l’offerta economica i concorrenti potessero indicare un importo in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara”.
