Come noto, sull’interpretazione dell’art. 41, c. 14 si fronteggiano due orientamenti:
- per il primo (maggioritario) detta norma non ha carattere innovativo, e l’inciso “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso” è come se non esistesse. Il ribasso può essere fatto senza fronzoli su tutto l’importo a base di gara (cfr. amplius T.A.R. Toscana, IV, 29 gennaio 2024, n. 120).
- per il secondo gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, in quanto vanno scorporati dalla base d’asta da assoggettare a ribasso, ed in quanto ai fini dell’aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all’importo al netto dei costi del lavoro e della sicurezza. Tuttavia, come esplicitato nell’ultimo periodo dell’art. 41, comma 14, qualora l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa (cfr. amplius T.A.R. Liguria, I, 14 ottobre 2024, n. 673).
L’odierna T.A.R. Catania, III, 11 novembre 2024, n. 3739, pur aderendo apertamente al primo dei due orientamenti (sono ampi i riferimenti alla pronuncia del T.A.R. Toscano), richiama paradossalmente giurisprudenza che sposa il secondo (nel particolare T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8/02/2024, n. 119), e si spinge a parlare di ribasso “indiretto” sui costi della manodopera, modalità di ribasso che caratterizza epperò il secondo orientamento.
Lo scorporo della manodopera e la confusione che regna sovrana…
