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Conflitto d’interessi del presidente di commissione

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2017, n. 1205

Un caso di conflitto di interessi del presidente della commissione giudicatrice analizzato dal Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2017, n. 1205.

Nel caso di specie è emerso in maniera incontestata che a seguito della revoca dell’autorizzazione sanitaria comunale, conseguente all’accertamento della mancanza di idoneità del canile gestito dall’impresa concorrente il fratello del Presidente del Seggio di Gara, geom. Pinco Pallino, è stato incaricato di redigere il progetto per l’ottenimento di una deroga edilizia necessaria a rendere il canile di tale Ditta idoneo all’uso e a conseguire, dunque, l’autorizzazione sanitaria.

Poiché nel caso di specie la pendenza di tale pratica edilizia, benché rimessa alla decisione di altro settore quanto ai conclusivi provvedimenti autorizzativi, era risultata idonea a condizionare tempi e modalità della verifica sul possesso dei requisiti, sussistevano quantomeno gravi ragioni di convenienza per imporre l’astensione del menzionato dirigente.

La violazione perpetrata, comportando la lesione dell’interesse sostanziale posto alla base della disposizione violata, vizia in via derivata tutte le determinazione successivamente assunte dall’organo di gara, con conseguente necessità di rinnovazione delle attività di verifica dei requisiti partecipativi, ad opera di una Commissione diversamente composta, onde eliminare la rilevata situazione di incompatibilità, anche in relazione alla successiva attività da compiersi.

Invero, la corretta formazione della Commissione, che deve avvenire in primis nel rispetto delle regole volte a garantire l’imparzialità dei suoi membri, costituisce imprescindibile garanzia di legalità e trasparenza di tutte le procedure ad evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 7 maggio 2013, n. 13), di modo che i vizi dedotti e accertati dal Collegio risultano in grado di travolgere appieno tutta l’attività posta in essere dall’organo illegittimamente composto, verificandosi un’ipotesi di radicale alterazione dell’esercizio della funzione pubblica”.

Si riporta anche la ricostruzione giuridica effettuata dal Collegio in ordine al conflitto d’interessi:

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. (…)”.

La predetta norma, sulla scia dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, ivi richiamato – per cui “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale….. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.” – e ricalcando l’art. 24 della Direttiva 2014/24/UE, reca un contenuto innovativo rispetto al corpus del D.lgs. 163/2006, ponendo un generalizzato obbligo di astensione in capo al personale della S.A. che risulti portatore di interessi personali, diretti o indiretti, anche solo potenzialmente idonei a minacciare l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio, al fine di prevenire e neutralizzare finanche il sospetto di possibili condizionamenti nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it