Il Tar Piemonte, Torino, Sez. I, 13 novembre 2017, n. 1192 rimette alla Corte di Giustizia la pregiudiziale relativa all’onere di immediata impugnazione di cui all’art. 120, comma 2-bis del Cpa…
La ricorrente, consapevole del mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’art 120 comma 2 bis c.p.a., chiede il riconoscimento dell’errore scusabile e, in via subordinata solleva l’eccezione di incostituzionalità della disposizione in relazione agli artt. 10, 11, 24, 103, 111, 113 e 117 c. 1 Cost., ovvero chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per contrasto con gli artt. 47 della Carta diritti U.E., 1 Dir. 89/665/CEE 1 Dir. 2007/66/CE.
“Ritiene il Collegio che la disposizione presenti profili di contrasto con i principi comunitari, in materia di diritto di difesa e di effettività della tutela. Costituendo la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione europea un prius logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata, il Collegio rimette con separata ordinanza la questione di compatibilità comunitaria dell’art 120 2 bis c.p.a. e degli artt. 29 e 204 D.Lgs. 50/2016 e sospende il presente giudizio, ai sensi dell’art. 79 cod. proc. amm.”.
