Una ditta lamenta la mancata esclusione di un’altra poiché quest’ultima non aveva indicato nell’ambito dell’offerta economica i costi aziendali per la sicurezza.
Il Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 10 novembre 2017, n. 2553 rigetta il motivo di ricorso “poiché né la lettera di invito, né tanto meno il modulo MEPA prevedevano espressamente la sanzione dell’esclusione per il caso dell’omessa precisazione dei costi della sicurezza nell’offerta; nel caso di specie, si può tuttavia prescindere dalla questione (peraltro molto dibattuta, cfr. T.A.R. Campania – Napoli Sez. VIII,3 ottobre 2017, n. 4611 e T.A.R. Basilicata ordinanza 25 luglio 2017, n. 525) dell’automatismo espulsivo dell’offerta che non abbia rispettato l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza c.d. ‘interni o aziendali’, poiché la disposizione dell’art. 95, comma 10) del D.lgs. 50/2016, non si applica- per espressa previsione normativa – alle “forniture senza posa in opera”, tra le quali rientra la fornitura in questione, per come descritta nella lettera di invito/capitolato – lotto 1, limitata all’acquisto della strumentazione e che non richiede alcuna specifica lavorazione in termini di posa in opera”.
