Una ditta omette l’indicazione degli oneri di sicurezza Aziendale nell’ambito dell’offerta economica, adempimento che era esplicitamente previsto dal disciplinare di gara (non è dato sapere se questo prevedesse espressamente la comminatoria di esclusione, ma poco cambia).
La Stazione appaltante concede il soccorso istruttorio consentendo di sanare la carenza dell’offerta economica.
Insorge la seconda graduata lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 95 comma 10 del d.lgs n. 50/2016 – per omessa indicazione degli oneri della sicurezza aziendali specifici – eccesso di potere, sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento.
Il Tar Campania, Salerno, Sez. I. 25 ottobre 2017, n. 1527 accoglie il ricorso ritenendo che “la normativa sopra citata (artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lg.vo n. 50/2016) è chiara, prevedendo la necessaria indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica senza possibilità di soccorso istruttorio. Nel caso di specie, peraltro, la necessità dell’indicazione separata è prevista dal disciplinare di gara che, all’art. 2, espressamente dispone che “il concorrente dovrà indicare nella propria offerta i costi della sicurezza specifici connessi alla propria attività”.
Ne deriva, quindi, che tale indicazione era espressamente richiesta dal bando di gara in attuazione della normativa sopra menzionata.
La violazione della lex specialis avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria, senza possibilità di procedere al soccorso istruttorio”.
Il Tar salernitano ritiene dunque che laddove la gara – come, appunto, nella fattispecie in esame – rientri nel campo di applicazione del D.lgs. n. 50/2016, “venga a configurarsi un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell’offerta economica, proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell’anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene”.
Ciò era vero all’epoca in cui la gara fu bandita ovvero pre-correttivo. Trattandosi di procedura concernente l’affidamento di servizi sociali, soggiacente ai sensi dell’art. 142 al regime oggi effettivamente alleggerito, l’ineludibile obbligo sussisterebbe solo in caso di auto-vincolo all’applicazione dell’art. 95, decimo comma, da parte della Stazione Appaltante.
