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Frazionamento “temporale” degli appalti: per questo TAR la scelta della durata è discrezionale (o anarchica?).

Tar Toscana, 23 novembre 2020, n. 1495

La ricorrente, non invitata alla procedura negoziata in ossequio al principio di rotazione, impugna detta procedura in quanto la stazione appaltante avrebbe immotivatamente determinato in venti mesi la durata del servizio di vigilanza per porsi appena al di sotto del valore della soglia di rilevanza comunitaria, al solo fine di eludere la disciplina prevista per gli appalti sopra-soglia; a tal riguardo la ricorrente evidenzia come laddove fossero stati previsti solo 10 giorni in più di affidamento, la gara avviata dalla Procura avrebbe dovuto soggiacere a tale più rigorosa disciplina ed essa ricorrente avrebbe potuto parteciparvi, trattandosi di procedura aperta nella quale non opera il principio di rotazione.

Tar Toscana, 23 novembre 2020, n. 1495 respinge il ricorso.

“- la sopra esposta tesi della ricorrente non può essere condivisa, in quanto l’appalto di servizi di vigilanza in questione è stato unitariamente considerato dalla Procura di Prato quanto al suo oggetto, mentre, quanto a durata temporale, essa è addirittura superiore a quella del servizio in corso, stabilita in 12 mesi, prorogabili per un massimo di 6 mesi;

– peraltro, il giorno di scadenza del contratto è rimasto il medesimo del 3 agosto, mentre la previsione dell’estensione fino al 2022 è dovuta al fatto che il contratto in corso è stato prorogato fino al 3 dicembre 2020;

– se ne deve dunque inferire che la stazione appaltante abbia ritenuto, nell’esercizio della propria insindacabile discrezionalità, il periodo mediamente annuale di durata del servizio, quello meglio rispondente alle proprie esigenze;

– viceversa, nella fattispecie non ricorrono elementi dai quali desumere che la durata temporale dell’appalto sia stata ristretta in modo disfunzionale o irragionevole e con il solo scopo di sottrarlo all’ambito di applicazione delle disposizioni del codice dei contratti relative alle soglie europee;

d’altro canto, non è previsto dalla legge, con riguardo a tale specifica determinazione, un particolare onere motivazionale, la cui imposizione a carico delle stazioni appaltanti sarebbe in contrasto con il principio di semplificazione“.

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La pronuncia del TAR non è in alcun modo condivisibile. L’art. 36 comma 6 del Codice prevede che il valore stimato di un appalto o concessione non possa essere stimato con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee, e che l’appalto tesso non possa  essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Ridurre la durata ai minimi termini, finanche a dodici mesi o comunque con durata inferiore alla programmazione biennale dei servizi, al solo fine di restare al di sotto delle soglie comunitarie, costituisce un evidente artificio non ammesso dal Codice. Del resto, se un appalto è ricorrente, è troppo comodo bandire una negoziata all’anno per non dover mai fare una procedura aperta.

Ma secondo il TAR oggi in commento, la semplificazione all’italiana vince sulla concorrenza all’europea…

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it