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Valutazione dell’irrilevanza di un possibile illecito professionale: legittima una motivazione stringata

Consiglio di Stato, III, 29 novembre 2021, n. 7922

L’appellante lamenta che la Commissione avrebbe dovuto escludere il RTI avversario, ovvero motivare la sua ammissione in gara – ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c), c bis) e c ter), del codice dei contratti pubblici – con particolare riferimento alla sussistenza di un reato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. n. 172/2008 (miscelazione colposa di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in fase di smaltimento).

Consiglio di Stato, III, 29 novembre 2021, n. 7922 ritiene il motivo infondato:

 “L’amministrazione, non solo ha avuto contezza del precedente correttamente segnalato dal concorrente, ma ha fatto apposita istruttoria, determinandosi nel senso di escludere la sussistenza di fatti che potessero minare l’integrità e l’affidabilità del concorrente.

Lo ha fatto con una motivazione stringata e focalizzata sull’elemento che più è sembrato rilevante (la mancata applicazione di sanzioni o penali), che comunque logicamente sottende le restanti valutazioni, in un quadro generale di regole motivazionali che pacificamente consente formulazioni di sintesi, ove l’amministrazione si determini per l’ammissione e non per l’esclusione”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it