Ai fini del rispetto del termine per la prestazione dell’offerta fa fede il timbro dell’ufficio postale?e se perviene un’offerta mezzo pec?
Ecco le risposte del Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 novembre 2017, n. 2279.
quanto al primo quesito “la previsione di un termine decadenziale per la ricezione delle offerte – entro cui, cioè, l’offerta deve effettivamente pervenire alla Stazione appaltante, mentre non è sufficiente che sia consegnata per la spedizione all’operatore postale – è pienamente coerente con il sistema (cfr., così, l’art. 79 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che regola i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte), senza dimenticare che, in specie, il disciplinare permetteva in alternativa la consegna a mano dell’offerta, superando così l’alea dell’affidamento a un soggetto terzo del plico“.
quanto al secondo quesito “parte ricorrente non ha fornito alcuna prova – che ad essa spettava, avendo la relativa disponibilità – della trasmissione via pec dell’offerta (sicché non è nemmeno possibile accertare come avrebbe in concreto rispettato la regola della segretezza dell’offerta fino all’apertura delle buste): per di più, la disciplina vigente in generale consente, ma non impone, alle Stazioni appaltanti di procedere alla scelta del contraente (ovvero del concessionario) per via elettronica, e dunque nulla permetterebbe di equiparare ex lege all’offerta cartacea (prescritta dal disciplinare di gara, comunque non impugnato), quella in formato digitale, che la ricorrente sostiene di aver presentato“.
