é legittima la formula inversamente proporzionale? La seguente classica formula che ragiona sul valore economico e non sul ribasso percentuale per intenderci:
Pi
X = —— x C
PO
ove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso.
C = Peso dell’elemento prezzo
PO = Prezzo offerto.
Secondo il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 03 febbraio 2018, n. 323 no, per le seguenti motivazioni:
“come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che, nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo — attribuendo il punteggio minimo pari a zero all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore — al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta” (Cons. Stato, sez. V, 14 agosto 2017, n. 4004).
E’ stata, invero, ritenuta illegittima la previsione di una formula matematica per la valutazione delle offerte economiche incentrata sul rapporto tra la base d’asta e i valori assoluti delle offerte presentate, anziché sul rapporto tra i ribassi percentuali con attribuzione del punteggio massimo al maggior ribasso, con conseguente notevole restrizione dei differenziali di punteggio per tale componente, malgrado differenze di prezzi altrettanto significative (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081).
Come si ricava dal succitato orientamento giurisprudenziale, nella fattispecie all’esame del collegio il criterio per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica dell’offerta previsto nella lex specialis è, dunque, illegittimo per palese irragionevolezza dello stesso. Ed invero, svuotando di contenuto la componente economica in relazione alla quale erano previsti 30 punti, la stazione appaltante ha sostanzialmente snaturato il criterio di aggiudicazione scelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che, se fosse stato legittimamente inserito il ribasso percentuale rispetto alla base d’asta nell’algoritmo di calcolo descritto nella lettera d’invito, si sarebbe operata una significativa differenziazione tra i punteggi, tale da valorizzare specificatamente l’aspetto economico dell’offerta, che avrebbe potuto comportare l’aggiudicazione in favore della ricorrente (facciamo scegliere direttamente ai giudici i criteri di aggiudicazione allora! n.d.r.) .
L’accoglimento della censura succitata, che individua appropriatamente una carente redazione della lex specialis di gara, comporta l’annullamento della lex specialis medesima, conseguendone l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovazione integrale della procedura, nonché l’assorbimento delle ulteriori censure dedotte in via subordinata”.
La questione è molto più complessa di come prospettata dal Tar meneghino, e la giurisprudenza non è certamente costante, e nemmeno univoca o consolidata.
Basti pensare che una diversa sezione del medesimo Tar, con sentenza 00461/2016, è giunta ad opposta statuizione:
“Per costante giurisprudenza, nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche. In applicazione di questi principi, la giurisprudenza – da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi – ha affermato la legittimità della formula in questione, ritenendola rispondente al requisito sopra richiamato, poiché assicura l’utilizzo di tutto il potenziale range previsto dalla lex specialis per l’elemento prezzo”
Qual è allora la costante giurisprudenza?
Pubblicheremo a breve un saggio sulla formula in parola
