Il Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 20 marzo 2018, n. 194 conferma la cumulabilità degli incarichi di Rup e di presidente della commissione giudicatrice.
“Parimenti, va disatteso il secondo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 77, comma 4, D.Lg.vo n. 50/2016, ai sensi del quale i componenti delle Commissioni giudicatrici “non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
Al riguardo, va rilevato che il predetto art. 77 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lg.vo n. 50/2016 al comma 3 stabilisce che i componenti delle Commissioni giudicatrici sono scelti fra gli esperti iscritti in un apposito Albo istituito presso l’ANAC, specificando al comma 12 che, fino all’entrata in vigore del predetto comma 3, la Commissione giudicatrice “continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”, come avvenuto nella specie con l’emanazione della citata Determinazione n. 344 del 13.6.2017, che nomina la Commissione giudicatrice.
Ed invero, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Brescia n. 1757 del 19.12.2016) deve ritenersi legittimo il cumulo, come avvenuto nella specie, delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Presidente della Commissione giudicatrice, come previsto dal previgente art. 84, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006, tenuto pure conto dell’altra frase, aggiunta al suindicato comma 4 dell’art. 77 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.Lg.vo n. 50/2016 dall’art. 46, comma 1, lett. d), D.Lg.vo n. 56/2017, entrato in vigore il 20.5.2017, con la quale è stato opportunamente precisato che “la nomina del RUP a membro della Commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, e della circostanza che la ricorrente ha solo affermato genericamente, ma non ha provato che, nella specie, il Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune, nella qualità di Responsabile del procedimento, non si sia limitato ad approvare la lex specialis di gara con Determinazione n. 99 del 21.2.2017, ma abbia anche redatto il bando, il disciplinare ed il capitolato speciale.
Pertanto, deve ritenersi legittima la suddetta Determinazione n. 344 del 13.6.2017, di nomina della Commissione giudicatrice, essendo ininfluente, in virtù della predetto secondo periodo dell’art. 77, comma 4, D.Lg.vo n. 50/2017 e della mancata dimostrazione da parte della ricorrente che il RUP ha redatto personalmente la lex specialis di gara, la contestuale abrogazione del citato comma 12 dello stesso art. 77 D.Lg.vo n. 50/2016, disposta dall’art. 46, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n. 56/2017 sempre con decorrenza dal 20.5.2017″.
