In una procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa le operazioni di riparametrazione dei punteggi tecnici devono essere dettagliate con precisione .
Lo si evince da Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise , Sez. I, 26 marzo 2019 ,n.118.
Infatti, dopo la valutazione delle offerte tecniche ( con punteggio massimo di 80 punti ), nessuno tra i concorrenti aveva ottenuto il punteggio massimo assegnabile in nessuno dei criteri “qualitativi”.
La commissione di gara effettuava l’operazione di riparametrazione ma, anziché farlo con riferimento ai singoli criteri di valutazione, attribuiva il massimo punteggio previsto per l’intera offerta tecnica, pari a 80 punti, conferendo alla ricorrente il punteggio proporzionalmente decrescente di 64,25.
La lettera di invito-disciplinare di gara disponeva che «Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i veri criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente».
Il Tar accoglie il ricorso della seconda classificata ed annulla l’aggiudicazione.
I giudici molisani stabiliscono che le disposizioni della lettera invito non sono chiarissime, tuttavia la riparametrazione dev’essere eseguita per il punteggio relativo non a ciascun criterio unitario, bensì a ciascun sub-criterio di valutazione.
Secondo il Tar la riparametrazione non deve essere, quindi, operata sul punteggio complessivo da attribuirsi all’intera offerta tecnica di ciascuna concorrente, poiché tale accorpamento condurrebbe a un’iniqua svalutazione di alcune componenti dell’offerta tecnica a vantaggio di altre.
Tale esegesi appare più conforme a quanto previsto nelle Linee-Guida dell’ANAC n. 2.0/OEPV (aggiornate alla delibera 424 del 2.5.2018), nella parte in cui – al paragrafo III pagina 11 – si precisa che “La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte”.
L’equilibrio auspicato dalle Linee-Guida deve, pertanto, sussistere non solo tra l’offerta tecnica e l’offerta economica ma tra “tutte le componenti” dell’offerta.
Posto che in nessuno dei criteri di valutazione, alcun concorrente ha ottenuto il punteggio massimo assegnabile, la commissione, nel caso di specie, ha compiuto l’operazione di riparametrazione ma, discostandosi da una congrua lettura ermeneutica delle citate disposizioni di gara, anziché effettuare la riparametrazione con riferimento ai singoli sub-criteri di valutazione, ha attribuito al costituendo R.T.I. delle ditte controinteressate il massimo punteggio previsto per l’intera offerta tecnica, pari a 80 punti, conferendo alla ricorrente il punteggio proporzionalmente decrescente di 64,25.
Così operando, la commissione ha implicitamente assegnato al costituendo R.T.I. il punteggio massimo su tutti i sub-criteri, alterando dunque i pesi stabiliti tra i vari criteri e sub-criteri e pervenendo a un esito diverso da quello che il disciplinare di gara aveva inteso perseguire.
Se fosse stata applicata la riparametrazione “conforme” alle Linee Guida ANAC il R.T.I. controinteressato avrebbe ottenuto un punteggio “qualitativo” di 76,30 punti e la ricorrente società avrebbe ottenuto 61,90 punti .
Sulla base delle offerte economiche ( con peso di 20 punti ) il punteggio complessivo ottenuto dai due operatori economici avrebbe, pertanto, visto la ricorrente società prima classificata con 81,90 punti, seguita dal costituendo R.T.I., con 81,31 punti.
Come detto, il Tar accoglie il ricorso ed annulla l’aggiudicazione.
La decisione del Tar , riferita comunque ad un caso specifico, è significativa ma da prendere con cautela.
Da una parte infatti essa invoca l’equilibrio tra tutte le componenti dell’offerta, dall’altra legittima un maggior peso dell’offerta economica rispetto ai 20 punti originariamente previsti dalle norme di gara.
Affermando infatti che il miglior punteggio “qualitativo” deve avere 76,30 punti, anziché 80, è chiaro che l’offerta economica incide non più per il 20% ( come da norme di gara ) , ma per il 23,70% sul punteggio massimo attribuibile di 100.
E dunque si versa sempre in una situazione di contraddizione tra i principi delle Linee Guida e la loro concreta applicazione.
Una contraddizione che può essere risolta solo dettagliando bene nel disciplinare di gara le operazioni di riparametrazione dei punteggi “qualitativi”, se necessario dilungandosi per quel che necessita…serve ad evitare guai…
