in

Richiesta di un PEF firmato da un dottore commercialista o da un ragioniere abilitato: legittima?

T.A.R. Calabria, II 17 giugno 2025, n. 1060

FATTO

Il disciplinare di gara, nell’ambito di una concessione, prevedeva l’obbligo di produrre un PEF firmato anche da un dottore commercialista o da un ragioniere abilitato.

Un’impresa produce un PEF firmato dal solo legale rappresentante, e viene pertanto esclusa dalla procedura di gara.

L’impresa esclusa insorge al competente T.A.R. lamentando che:

– l’asseverazione del PEF nelle gare per l’affidamento delle concessioni non sarebbe richiesta dal d.lgs. n. 36/2023;

– non essendo il PEF una componente dell’offerta economica, la sua mancata sottoscrizione, da parte di un professionista abilitato, non potrebbe essere giustificare l’esclusione, a maggior ragione, nel caso di specie, laddove non è presente la formulazione dell’offerta economica;

– in ogni caso, la riscontrata mancata sottoscrizione del PEF da parte di un commercialista o ragioniere abilitato avrebbe potuto essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di soccorso istruttorio, senza che ciò comportasse alcuna violazione della par condicio fra i concorrenti;

DIRITTO

T.A.R. Calabria, II 17 giugno 2025, n. 1060 respinge il ricorso.

Il Collegio, ricostruito l’ordito degli atti di gara, ha ritenuto che il PEF aveva nel caso di specie “la fondamentale funzione di garantire proprio l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa ed è per tale ragione che è stata prevista la sua sottoscrizione non solo da parte del legale rappresentante dell’impresa, ma anche di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all’esercizio della professione, figure questa ultime competenti ad asseverare la corretta allocazione dei rischi (cfr. in una fattispecie analoga, Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7839);

– trattandosi di un elemento necessario, il difetto della relativa sottoscrizione da parte del dottore commercialista o del ragioniere abilitato implica che il documento non contiene le caratteristiche necessarie per poter essere qualificato come PEF, mancando la fondamentale funzione di quest’ultimo, che è quella di consentire all’amministrazione di valutare l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa e la sostenibilità dell’offerta, sicché del tutto legittimamente l’amministrazione ha adottato l’impugnato provvedimento di esclusione (cfr. cit. Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7839)”.

Quanto all’invocato soccorso istruttorio, il Collegio ha ritenuto che “è pacifico che nelle procedure di gara il soccorso procedimentale deve ritenersi ammesso in relazione all’integrazione della documentazione già prodotta, ma non anche per consentire all’offerente di formare atti richiesti dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell’offerta, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324).

Nel caso in esame, non può ritenersi che la mancata sottoscrizione del PEF da parte del ragioniere o del commercialista abilitati all’esercizio della professione possa costituire un difetto attinente ad un semplice elemento formale, trattandosi, invece, di una carenza sostanziale non sanabile mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. Il PEF, infatti, non è stato originariamente sottoscritto da uno dei suddetti professionisti ed una successiva sottoscrizione avrebbe necessariamente determinato una nuova valutazione di fattibilità del piano dei rischi da parte di questi”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it