É da ritenersi legittimo un requisito che limiti le candidature a coloro che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni, in favore di almeno un Ambito Territoriale di Caccia della Regione?
Risposta negativa arriva da Tar Marche, Ancona, Sez. I, 18 novembre 2019, n. 704
“Come è noto, non è di per sé precluso alle amministrazioni richiedere il possesso di ulteriori requisiti di qualificazione per partecipare ad una procedura di gara, purché questi siano conformi non solo ai principi relativi al corretto andamento del procedimento amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) ma anche ai principi sanciti dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea e/o elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte di Giustizia, segnatamente quelli di libera concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione, di proporzionalità (tra le tante Tar Friuli-Venezia Giulia 6 aprile 2018, n.99).
Nel caso in esame, la limitazione del bando ai soggetti che hanno prestato servizio presso un’ATC della Regione Marche, è un requisito estremamente restrittivo e del tutto privo di motivazione, che impedisce la partecipazione di concorrenti che abbiano maturato la propria esperienza in altre regioni. In tutta evidenza, le eventuali particolarità della fauna marchigiana (che tra l’altro, paradossalmente, dovrebbero accomunare tutti gli ATC marchigiani ed essere assenti negli ATC limitrofi a quello di Pesaro appartenenti ad altre regioni), cui si accenna nelle memorie difensive, avrebbero dovuto essere oggetto di approfondita motivazione nel bando, alla luce del carattere estremamente restrittivo del requisito richiesto. Del resto, come riportato da parte ricorrente e non contestato, le qualifiche e l’esperienza da egli possedute sono idonee per l’attività oggetto del bando ai sensi della normativa delle Marche in tema di requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria (legge Regione Marche n. 7 del 1995 e relativo piano faunistico-venatorio, nonché Regolamento n. 3 del 2012).
Quanto sopra comporta la fondatezza del primo motivo di ricorso, in particolare sotto i profili della violazione della disciplina regionale in tema di requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatori, del difetto di motivazione e della violazione di principi in materia di gare pubbliche. Ne consegue l’annullamento del bando impugnato nella parte in cui richiede ai candidati, nella rubrica “requisiti di partecipazione” lo svolgimento di tre anni di servizio alle dipendenze di un ATC della Regione Marche”.