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Per i prodotti cartari destinati alla pubblica amministrazione continua ad applicarsi il DM 9 marzo 1987, n. 172.

Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I. , 17/ 06/ 2020, n. 190.

La Sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia ricorda come, per i prodotti cartari acquistati alla pubblica amministrazione occorra ancora fare riferimento al DECRETO 9 marzo 1987, n. 172 -Regolamento  di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione,   nell’ambito   delle  amministrazioni  pubbliche,  di prodotti  cartari  con  standards  qualitativi  minimi  in  relazione all’uso cui devono venire destinati. (vedi qui il DECRETO 9 marzo1987 n 172).

Il Regolamento si fonda sulla Legge 05/06/1985 n. 283 che in particolare, all’articolo 2, prevede che le amministrazioni pubbliche acquistino prodotti cartari con standard qualitativi minimi[1].

Per cui, secondo il Tar, se le norme di gara non prevedono nulla in ordine all’applicazione o meno del suddetto regolamento, esso è da ritenersi applicabile, operando di conseguenza l’eterointegrazione del bando.

La decisione dei giudici giunge sul ricorso di impresa che impugna la lex specialis di gara indetta per la fornitura di prodotti cartari e, con motivi aggiunti successivamente proposti, gli esiti della gara stessa, che hanno visto la sua esclusione e la declaratoria di gara deserta.

Tutte le censure, dedotte sotto più profili, sono rivolte a dimostrare che è stato violato dall’amministrazione l’art. 5 del d.m.172/87 in quanto è stata omessa la possibilità, prevista dalla norma anzidetta, di accettare soglie di tolleranza della grammatura dei prodotti cartari offerti.

Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I. , 17/ 06/ 2020, n. 190 accoglie il ricorso.

L’art. 5 del d.m. 172/1987, regolamento di esecuzione della legge 283/85, recante l’utilizzazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche di prodotti cartari con standard qualitativi minimi, recita: “Salvo disposizioni diverse le tolleranze ammesse sono le seguenti: […]”.

Nel silenzio della lex specialis, in ordine all’applicazione o meno del citato regolamento statale, non vi è alcuna valida ragione per ritenerlo non applicabile alle caratteristiche tecniche della presente fornitura di carta. Tale conclusione sembra avvalorata dal rilievo che la normativa tecnica statale è stata dettata nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche per l’esigenza di garantire che le forniture di prodotti cartari obbediscano a standard qualitativi minimi uniformi.

L’esito di gara deserta avvalora, poi, l’opportunità della norma dettata dal regolamento statale.

Rileva quindi, nella specie, il principio di eterointegrazione della lex specialis mediante norme imperative, qual è il citato d.m., nonostante l’omessa previsione della sua doverosa applicazione (cfr. ad es: Cons. St., V, 3712/15; id., 2448/14).

In conclusione, per le assorbenti ragioni che precedono il ricorso va accolto.


[1] 2.  Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono prevedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l’acquisto e l’utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l’impiego, alternativamente o cumulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell’articolo precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle forniture occorrenti agli uffici della pubblica amministrazione eseguite dal Provveditorato generale dello Stato tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Salvo esigenze particolari, i capitolati devono inoltre prevedere grammature inferiori di almeno il 3 per cento di quelle attualmente adottate, nel caso di peso per metro quadrato superiore a grammi 61 e inferiore a grammi 85, e del 5 per cento per pesi superiori.

NB: Con D.M. 15 aprile 1994 (Gazz. Uff. 14 gennaio 1995, n. 11) sono stati definiti i formati dei prodotti cartari che devono essere utilizzati dalle amministrazioni pubbliche

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza