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Principio del favor partecipationis e clausole della lex specialis ambigue e/o contraddittorie.

Tar Basilicata, Sez. I, 20/03/2025, n. 186

Il principio del favor partecipationis, in presenza di clausole della lex specialis di gara ambigue e/o contraddittorie, impone di privilegiare l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece di quella che determina l’esclusione dell’offerente. Lo ribadisce il Tar Basilicata

Avviso esplorativo di indagine di mercato, volta ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, interessati alla successiva procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023. Vengono attivati simultaneamente una serie di procedimenti, con la dicitura del bando che stabilisce come “non è possibile presentare più manifestazioni di interesse”.

La clausola è poco chiara, tanto è vero che non vengono ammessi alle procedure negoziate numerosi concorrenti.

Una delle imprese impugna l’esclusione.

Tar Basilicata, Sez. I, 20/03/2025, n. 186 accoglie il ricorso ed annulla la determinazione di esclusione:

Risulta fondato il primo motivo del ricorso, tenuto conto del principio del favor partecipationis, ai sensi del quale, in presenza di clausole della lex specialis di gara ambigue e/o contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece di quella che determina l’esclusione dell’offerente, tenuto pure dell’interesse pubblico del massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, finalizzato alla scelta da parte dell’Amministrazione del migliore contraente (sul punto cfr. ex multis TAR Basilicata Sent. n. 654 del 21.12.2024, che richiama: TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 34 del 13.1.2020; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 1461 del 12.9.2019; TAR Milano Sez. IV Sent. n. 794 del 23.3.2018; TAR Milano Sez. I Sent. n. 169 del 24.1.2017; TAR Catania Sez. I Sent. n. 4211 del 15.10.2010), in quanto le parole dell’ultimo capoverso dell’art. 8, punto 7, del bando, nella parte in cui stabilisce che “non è possibile presentare più manifestazioni di interesse”, non si riferiscono espressamente e/o chiaramente agli altri 6 contemporanei procedimenti esplorativi di indagine di mercato, volti ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, interessati alle successive procedure negoziate ex art. 50, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli altri 6 Musei Archeologici Nazionali, siti nella Regione Basilicata.

Pertanto, non occorre esaminare nel merito l’impugnazione dell’ultimo capoverso dell’art. 8, punto 7, del bando, nella parte in cui stabilisce che “non è possibile presentare più manifestazioni di interesse”, in quanto proposta in via subordinata.

A quanto sopra consegue l’annullamento della Determinazione del 27.1.2025, impugnata in via principale, e l’accoglimento della domanda principale di risarcimento in forma specifica, volta ad ottenere l’invito alla successiva procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico del Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu di Potenza, con l’assorbimento della domanda risarcitoria in forma equivalente, proposta in via subordinata.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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