L’omessa indicazione della terna dei subappaltatori è sanabile con il soccorso istruttorio?
Ecco la sentenza Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 6 novembre 2018, n. 1883 che risponde al quesito:
“Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 105, comma 6 d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, la violazione dell’art. 20 del bando di gara e il punto 12 del disciplinare di gara, atteso che la controinteressata, pur riservandosi di dare corso a subappalto, ha omesso di indicare la terna dei subappaltatori, come invece richiesto dalle norme e dalle clausole di gara indicate.
Anche tale motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come affermato dalla stessa parte ricorrente (che ha altresì fatto rinvio a TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 29 dicembre 2016, n. 1790 e alla delibera ANAC del 3 maggio 2017, n. 487), la mancata indicazione della terna dei subappaltatori avrebbe dovuto soltanto dovuto indurre l’amministrazione a dare corso al soccorso istruttorio, mediante richiesta di regolarizzazione dell’offerta. Giammai essa avrebbe potuto invece comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara“.
