Mancata sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione: è nullo?
Ecco il pensiero del Tar Liguria, Genova, sez. II, 30 ottobre 2018, n. 869.
“La sottoscrizione costituisce un requisito essenziale dell’atto, di talchè se la sottoscrizione comunque apposta anche se illeggibile non è causa di illegittimità quando siano comunque riscontrabili elementi utili, quali la dicitura dattiloscritta e l’intestazione su di esso riportate, a offrire certezze in ordine alla corretta identificazione del funzionario che ha apposto la firma e, dunque, a consentire l’effettiva riferibilità del provvedimento all’Amministrazione, (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Trib., 5 agosto 2004, n. 15048; C.d.S., Sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4246; TAR Lombardia, Milano, 22 marzo 1996, n. 351) diversamente nel caso di omissione di qualsivoglia.
La nota 15.1.2018 della stazione appaltante reca la generica indicazione centrale di committenza senza alcuna sottoscrizione o indicazione del soggetto che ha emesso il provvedimento.
Ne consegue la nullità dello stesso”.
Ma poi aggiunge: “Se l’amministrazione ha concluso il procedimento con un provvedimento nullo o comunque illegittimo può sempre sostituirlo con uno nuovo emendato dei vizi che inficiavano il precedente senza che tale possibilità le sia preclusa dalla circostanza che il precedente atto fosse viziato”.
