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Mancata dimostrazione dell’equivalenza del prodotto alle specifiche richieste. Esclusione!

Tar Lazio, Roma, Sez. Terza Quater, 20/ 03/ 2020, n.3496.

Appalto ( suddiviso in vari lotti ) per fornitura di disinfettanti e sterilizzanti per lavaendoscopi. Il Capitolato tecnico richiedeva che per il lotto n. 1 e per il lotto n. 2 i prodotti offerti fossero conformi alla normativa EN ISO 15883[1].

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione in quanto,  a suo dire, la migliore offerta doveva essere esclusa per mancanza della certificazione richiesta  ai prodotti offerti.

In fase di gara il Responsabile unico del procedimento, ravvisata la carenza della relativa certificazione, aveva richiesto integrazione della documentazione carente.

In riscontro alla richiesta del R.u.p., l’aggiudicataria si limitava a produrre una dichiarazione di equivalenza chimica e funzionale dei prodotti offerti rispetto ai requisiti richiesti dal Capitolato tecnico, una polizza assicurativa a copertura dei danni verso terzi e delle certificazioni di qualità, dichiarando di essere aggiudicataria di numerose commesse in molte Regioni italiane.

Tar Lazio, Sez. Terza Quater, 20/ 03/ 2020, n.3496 accoglie il ricorso per le seguenti motivazioni.

Secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa, il principio di equivalenza ha lo scopo di evitare che, attraverso la previsione di specifiche tecniche eccessivamente dettagliate – in alcuni casi addirittura “nominative”, con indicazione ad esempio di un singolo brevetto, marchio o provenienza – risulti irragionevolmente limitato il confronto competitivo fra gli operatori economici, e in particolare vengano precluse offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

In ragione di ciò, proprio alla luce della ratio sottesa al principio di equivalenza, presupposto essenziale perché detto principio possa essere richiamato e trovare applicazione è che, sul piano qualitativo, si sia in presenza di una specifica in senso propriamente tecnico, e cioè di uno standard – espresso in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo – capace di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, caratteristiche che possono tuttavia essere possedute anche da altro bene o servizio pur formalmente privo della specifica indicata (Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2019 n. 5258).

Sennonché, nel caso di specie, la xxxxxx non ha fornito adeguata dimostrazione della equivalenza dei prodotti da essa offerti rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis.

A tale riguardo, non può essere attribuita rilevanza giuridica dirimente alla polizza per la responsabilità civile verso terzi o alle certificazioni di qualità prodotte (UNI EN ISO 9001-2015; UNI EN ISO 13485 – 2016), in quanto la prima assume rilevanza sotto il profilo della responsabilità dell’appaltatore per i danni cagionati a terzi, mentre le seconde sono certificazioni di qualità delle quali non è dimostrata l’assimilabilità a quella richiesta dal Capitolato tecnico (certificazione EN ISO 15883).

Né tantomeno può essere attribuita rilevanza giuridica alla circostanza allegata dalla società xxxxxx di essere aggiudicataria di altre commesse di analogo oggetto in altre Regioni, in quanto l’oggetto del presente giudizio è limitato allo scrutinio della legittimità della procedura di gara di cui sopra.

In conclusione, non essendo la documentazione prodotta idonea a dimostrare l’equivalenza dei propri prodotti rispetto a quelli richiesti dal Capitolato tecnico, la società xxxxx avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per inidoneità della offerta, tenendo altresì conto dei limitati poteri della Commissione di gara, in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante (criterio del prezzo più basso) e della particolare destinazione dell’oggetto della fornitura (i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la detersione/disinfezione e per la sterilizzazione degli endoscopi).

L’aggiudicazione viene annullata, viene dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il diritto della ricorrente a subentrare nella fornitura.

[1] La ISO 15883 specifica i requisiti generali di prestazione per gli apparecchi di lavaggio e disinfezione e loro accessori, destinati ad essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici riutilizzabili e altri prodotti utilizzati in campo medico, dentale, farmaceutico e veterinario.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza