Nel respingere il ricorso, il Tar dell’Umbria ricorda come l’omessa indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell’atto.
Questo quanto stabilito da Tar Umbria, Sez. I, 29/05/2024, n. 397:
13. Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante il termine e l’Autorità presso cui impugnarlo, prevista dall’art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, quindi l’omessa indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell’atto, soprattutto laddove l’interessato abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente. (cfr. tra le tante T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 ottobre 2023, n.1236, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22 maggio 2023, n. 1696, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05 aprile 2023, n. 5753, id., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 1716, T.A.R. Toscana, sez. II, 04 novembre 2022, n. 1249).
Nel caso di specie il ricorso è tempestivo ed è stato incardinato avanti al Tribunale competente, quindi la censura oltre che infondata è inammissibile per difetto di interesse.