La S.A. si è indotta a ritirare la propria precedente decisione di aggiudicare l’appalto di servizi alla Società ricorrente, preferendo ritornare sul mercato per individuare un diverso contraente, “a fronte della urgenza di garantire un servizio pubblico necessario, quale quello della raccolta dei rifiuti”, garantito in via provvisoria dalla stessa ricorrente, in forza di ordinanza contingibile e urgente.
Secondo la ricorrente il provvedimento di ritiro – al di là di un generico richiamo a regole giuridiche e principi di diritto – non darebbe conto dell’esistenza di un interesse pubblico diverso e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata.
Il giudice respinge il ricorso.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 13/08/2025, n. 15518, ribadendo giurisprudenza consolidata:
11.4 Sulla scorta delle precedenti considerazioni, pertanto, il Collegio ritiene che i gravati provvedimenti di ritiro siano sorretti da plausibili motivi di interesse pubblico alla sollecita individuazione di un operatore economico cui affidare, senza margini di incertezza, il servizio di igiene urbana di che trattasi oltre che, a ben vedere, alla corretta gestione delle risorse collettive, tanto più che i gravati atti di ritiro sono espressione della potestà di autotutela della resistente A.C., come noto, connotata da ampia discrezionalità.
11.5 La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha più volte precisato che: “questo Giudice è tenuto ad esaminare la correttezza dell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione nei limiti propri della giurisdizione amministrativa.
La valutazione della conformità all’interesse pubblico delle scelte dell’Amministrazione non è sindacabile dal giudice amministrativo, il quale è tenuto ad attenersi ad aspetti che evidenziano irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità e travisamento istruttorio, che, nella specie, non si ritengono sussistenti, avendo la Regione Calabria dato atto, nei provvedimenti di ritiro, delle specifiche ragioni alla base della rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, come condivisibilmente apprezzato dal Collegio di primo grado.
Secondo i principi che regolamentano l’agere amministrativo è consentito all’Amministrazione di ritornare sulle proprie decisioni con atti di autotutela, esercitando un potere che è stato sempre ritenuto come generale ed immanente nell’attribuzione della cura del pubblico interesse del caso concreto e che consente di annullare, modificare e revocare gli atti amministrativi.
Ciò significa che le ragioni di interesse pubblico sottese all’atto di ritiro della gara, ove effettivamente addotte dall’Amministrazione ed ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sfuggono al sindacato giurisdizionale.
La giurisprudenza amministrativa ritiene che non è contestabile, in via generale, il potere di annullamento ex officio, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, dell’aggiudicazione in presenza di un’illegittimità significativa (Cons. Stato, n. 2123 del 2019; id. n. 2601 del 2018).
In questo ambito conferma che, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, n. 6313 del 2018)” (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sezione V, 16/05/2024, n. 4349).
