La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara e l’affidamento del servizio ad altro operatore.
In sintesi, la ricorrente sostiene di aver indicato nell’offerta economica – in termini percentuali – non il ribasso, ma il prezzo, con la conseguenza che male avrebbe fatto la stazione appaltante a pretendere la giustificazione di un ribasso del 72% (ribasso in alcun modo giustificabile), anziché un prezzo pari al 72% della base d’asta, così come essa ha inteso offrire.
Il modello di presentazione dell’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante recava la dicitura “prezzo” , ma il campo del modulo informatico consentiva l’inserimento di sole due cifre.
Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 10/11/2023, n. 664 accoglie il ricorso:
4.1. Passando al merito, il ricorso è fondato, come già rilevato in sede cautelare, sia pure – in quella fase – a un esame necessariamente sommario.
4.2. Va, infatti, considerato che le offerte nelle gare pubbliche, al pari di qualunque atto negoziale, sono suscettibili di interpretazione al fine di individuare l’esatta volontà dell’offerente, con la conseguenza che sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali rilevabili ictu oculi (cfr., ex plurimis, T.A.R. Valle d’Aosta, sentenza n. 25/2022).
In un’ottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica va consentito al concorrente di emendare l’errore ostativo immediatamente percepibile (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 9415/2022), specie se generato da clausole della lex specialis non precise.
4.3.1. Nel caso di specie il modello di presentazione dell’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante recava la dicitura “prezzo” ed è indubbio che “prezzo” significhi corrispettivo proposto per eseguire il servizio oggetto dell’appalto. È ben vero che il campo del modulo informatico consentiva l’inserimento di sole due cifre, ma non è irragionevole la conclusione cui è giunta la società …. S.r.l. che le due cifre da inserire corrispondessero al prezzo in percentuale rispetto alla base d’asta che si intendeva offrire.
4.3.2. D’altro canto, è la stessa entità della cifra indicata, ovverosia 72% (su una base d’asta peraltro piuttosto esigua: €uro 100.000,00, IVA esclusa), a rendere palese che non poteva trattarsi del ribasso, a meno di non ipotizzare un’offerta inevitabilmente in perdita, e che dunque quel dato non poteva che riferirsi al corrispettivo di esecuzione dell’appalto (il prezzo, per l’appunto).
4.4. Al contempo – contrariamente a quanto sostenuto dai contraddittori – quale fosse la reale volontà della ricorrente sulla quale si è innestato l’errore ostativo è evidente: offrire un prezzo corrispondente al 72% di quello indicato nella lettera d’invito. Dunque con un elementare calcolo risulta che il ribasso offerto è il 28%.