Nel respingere il ricorso il Tar Lazio ricorda come, nei consorzi di cooperative di produzione e lavoro ai sensi della legge n. 422 del 1909, l’attività compiuta dalle consorziate sia imputata organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. II, 25/08/2023, n. 13441:
Dalla certificazione in questione, si evince che l’affidatario dei servizi era direttamente xxx, sulla cui natura di consorzio di cooperative di produzione e lavoro ai sensi della legge n. 422 del 1909 non possono nutrirsi dubbi.
Con riguardo a tale tipologia di consorzi, la giurisprudenza ha univocamente chiarito che “l’attività compiuta dalle consorziate è imputata organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi” (da Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 20 maggio 2013 n. 14; v., in tal senso, anche Consiglio di Stato, 2.9.2019, n.6024, secondo cui “Il consorzio tra società di cooperative di produzione e lavoro partecipa alla procedura di gara utilizzando i requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, ben può far valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative consorziate, che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo (ossia i suoi interna corporis). Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella indicata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle stesse è imputata unicamente al consorzio”).
Nella fattispecie, xxx ha ricevuto in proprio, quale appaltatore, l’affidamento dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, talchè se ne deve dedurre che, in virtù del rapporto organico che lega il consorzio di cooperative alle consorziate esecutrici, il requisito esperienziale maturato nell’esecuzione di tale commessa giova, in quanto tale e direttamente, al consorzio di cooperative (xxx). La situazione sarebbe stata diversa qualora l’appalto indetto dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude fosse stato aggiudicato alla sola consorziata esecutrice (partecipante in proprio, laddove possibile in base allo statuto), posto che, in questo caso, il rapporto organico non può esplicarsi.
Nella circostanza in esame, in definitiva, xxx ha partecipato alla gara dichiarando il possesso di requisiti di capacità tecnica maturati in proprio.
