il R.U.P., con nota del 20 giugno 2024, ha chiesto al soggetto primo graduato di fornire, entro le ore 12:30 del giorno successivo, “le giustificazioni relative alle voci, sia di entrata che di spesa, indicate nel PEF, mediante presentazione di dettagliata esplicitazione delle stesse”.
T.A.R. Veneto, I, 09 ottobre 2024, n. 2376, in accoglimento del ricorso presentato dal primo graduato, precisa che l’art. 110 del Codice, “nello stabilire, con chiaro intento acceleratorio, che le spiegazioni sui costi proposti debbano essere fornite in “un termine non superiore a quindici giorni” –, rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la determinazione del termine nel caso concreto, affinché la stessa ne fissi uno congruo rispetto agli adempimenti rimessi all’operatore economico. In particolare, l’Amministrazione è tenuta a parametrare il termine alla mole e alla complessità dei chiarimenti dalla stessa richiesti al fine di superare il dubbio sull’anomalia dell’offerta.
Una tale lettura dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 si impone alla luce dei principi di concorrenza, di non discriminazione e di proporzionalità, che, in virtù del precedente art. 4, costituiscono il canone ermeneutico necessario per tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Ne deriva che il termine stabilito per le giustificazioni debba essere determinato in misura tale da favorire la partecipazione dell’impresa alla procedura selettiva, permettendogli quindi di chiarire il contenuto della propria offerta, anziché da agevolarne l’esclusione, come avvenuto nel caso di specie.
Applicando tali coordinare interpretative al caso in esame, è evidente che un solo giorno non possa costituire un termine ragionevole per consentire alla concorrente di predisporre “una dettagliata esplicitazione” delle giustificazioni su tutte le voci attive e passive del P.E.F. – il quale presentava una composita articolazione stante la complessità del servizio oggetto della concessione”.
