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La motivazione sottesa all’opzione di internalizzazione può assumere carattere “unitario”, purché idonea a dare conto sia delle ragioni del mancato ricorso al mercato sia vantaggi attesi dal modello in house.

Consiglio di Stato, Sez. III, 13/03/2026, n. 2057

Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato ribadisce come la motivazione sottesa all’opzione di internalizzazione possa assumere carattere “unitario”, siccome idonea a dare conto, ad un tempo, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei vantaggi per la realtà locale attesi dal modello in house. Ciò  in quanto i “benefici per la collettività” attesi dall’organizzazione in house dello stesso e le “ragioni del mancato ricorso al mercato” costituiscono le due facce di una medesima realtà, di cui colgono, rispettivamente, gli elementi “positivi” (inclinanti la valutazione dell’Amministrazione verso l’opzione gestionale di tipo inter-organico) e quelli “negativi” (sub specie di indisponibilità di quei “benefici” attraverso il ricorso al mercato).

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. III, 13/03/2026, n. 2057 202602057_11

Vale la pena, in questa ricostruzione, rilevare, da un lato, che il sindacato del giudice amministrativo non potrà che svolgersi secondo le coordinate tipiche del potere discrezionale, rifuggendo quindi da una analisi di tipo atomistico e parcellizzato della decisione amministrativa portata alla sua cognizione, ma orientandolo verso una valutazione di complessiva logicità e ragionevolezza del provvedimento impugnato, in quanto la congruità dell’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione deve essere valutata caso per caso, non potendo escludersi la possibilità (recte, legittimità) di un modus procedendi che non si traduca nell’effettuazione di specifiche indagini di mercato e/o di tipo comparativo, laddove sussistano plausibili, dimostrabili e motivate ragioni, insite nell’affidamento del servizio all’organismo in house, per ritenere che l’affidamento mediante gara non garantisca (non, quantomeno, nella stessa misura di quello diretto) il raggiungimento degli obiettivi prefissati (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 26 gennaio 2024, n. 843; id., sezione III, 12 marzo 2021, n. 2102; id., sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257).

Da un ulteriore punto di vista, rileva il Collegio che sia opportuno rimandare  alla pregressa giurisprudenza in materia la quale, richiamate le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale che hanno ritenuto legittima la disciplina del codice del 2016 (le stesse richiamate dal Tar nella sentenza qui appellata), ha messo in rilievo che la motivazione in ordine ad uno dei due aspetti indicati nel citato articolo 192 (c.d. “fallimento del mercato”) possa risolversi anche nella motivazione dell’altro profilo (beneficio per la collettività) tutte le volte che i benefici per la collettività siano di per sé tali da giustificare il mancato ricorso al mercato: la motivazione ben può essere unitaria quando le ragioni addotte, da un lato, giustifichino il mancato ricorso al mercato e, dall’altro, integrino i richiesti benefici per la collettività.

Ne consegue che la motivazione sottesa all’opzione di internalizzazione può assumere carattere “unitario”, siccome idonea a dare conto, ad un tempo, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei vantaggi per la realtà locale attesi dal modello in house, in quanto i “benefici per la collettività” attesi dall’organizzazione in house dello stesso e le “ragioni del mancato ricorso al mercato” costituiscono le due facce di una medesima realtà, di cui colgono, rispettivamente, gli elementi “positivi” (inclinanti la valutazione dell’Amministrazione verso l’opzione gestionale di tipo inter-organico) e quelli “negativi” (sub specie di indisponibilità di quei “benefici” attraverso il ricorso al mercato).

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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