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La deroga ai termini di “stand-still” si applica anche alle procedure negoziate del “Decreto Semplificazioni”.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 22/10/2021, n.2330

Su segnalazione del Dr. Alberto Barbiero, che ringrazio anche a nome di Elvis Cavalleri, ci si sofferma sulla sentenza del Tar Lombardia.

Per due ordini di motivi.

In primo luogo perché ribadisce  la legittimità della partecipazione delle società spin off delle Università a procedure di gara ( richiamando Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, sentenza n. 10/2011, che ha ammesso che le Università possano agire quali operatori economici nei confronti di committenti pubblici, anche mediante apposite società, salva comunque la strumentalità dell’attività svolta con le funzioni scientifiche e didattiche proprie degli Atenei).

In secondo luogo perché “amplia” alla procedura negoziata  dell’art. 1 comma 2 lettera “b” del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 ( il “Decreto Semplificazioni” ) la deroga al termine di “stand- still” prevista dall’articolo 32 comma 10 del Codice[1].

Forse è proprio questa la parte maggiormente significativa della decisione di  Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 22/10/2021, n.2330:

A proposito del contratto e dell’asserita violazione del termine di “stand-still” di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”), preme evidenziare che la determinazione a contrarre del Comune del 18.12.2020 (cfr. il doc. 1 della parte resistente, pag. 4 punto 6) dà atto espressamente che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 senza l’osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.

La stazione appaltante aveva quindi indicato che non avrebbe rispettato il comma 9 dell’art. 32, considerato che il successivo comma 10 ne esclude l’applicazione nel caso di affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del codice.

Il presente appalto è stato indetto in applicazione dell’art. 63 del codice, come richiamato dall’art. 1 comma 2 lettera “b” del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e l’affidamento di cui al comma 2 da ultimo citato si pone in alternatività con quello di cui all’art. 36 comma 2 del codice (si veda il comma 1 dell’art. 1 del DL n. 76/2020), sicché non è irragionevole ritenere che l’art. 32 comma 10 trova applicazione non solo per i casi dell’art. 36 ma anche per la procedura alternativa di cui all’art. 63, procedura scelta dal Comune di ……

In definitiva, l’intero gravame in epigrafe deve rigettarsi.

[1] Art.32 comma 10.

Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).