RDO per l’affidamento, tramite MEPA, della fornitura di materiale di cancelleria, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
La gara viene aggiudicata alla controinteressata, che ha presentato il ribasso che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia e non alla ricorrente, che invece ha presentato il maggior ribasso.
La RDO però non prevedeva l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, secondo le previsioni dell’articolo 97 comma 8 e commi 2 e 2 bis.
Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, Ordinanza 11/ 11/ 2019, n. 1209 accoglie l’istanza cautelare.
Nella Richiesta di Offerta (RdO), contenente i dati generali della procedura in epigrafe, la stazione appaltante ha escluso testualmente e inequivocabilmente, per quanto attiene al procedimento di verifica delle anomalie delle offerte, il ricorso all’istituto della “esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.lgs 50/2016)”, autovincolandosi e creando un affidamento in tal senso nei destinatari interessati, da tutelarsi nonostante la procedura negoziata tramite MEPA sia stata indetta in data 11 luglio 2019, ossia dopo l’entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha espressamente previsto, nel caso in cui siano presenti almeno dieci offerte ammesse, l’obbligo e non più la facoltà della previsione del meccanismo di esclusione automatica in presenza del criterio del minor prezzo;
– attesa la non disapplicabilità della Richiesta di Offerta (RdO), poteva essere valutata la possibilità, nell’esercizio del potere di autotutela, di annullamento d’ufficio del bando ed, eventualmente, l’indizione di una nuova gara nel rispetto della normativa vigente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 263; id., 12 gennaio 2005, n. 43; Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 29 gennaio 2007, n. 616);
Pertanto, poiché la procedura è stata sospesa, viene disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare con obbligo di riesame da parte della stazione appaltante.
