in

Il servizio riabilitativo ha natura intellettuale?

Tar Bolzano, 19 aprile 2018, n. 139

Il servizio riabilitativo ha natura intellettuale?

Una ditta non indica i costi per la manodopera e viene esclusa dalla gara. Questa sostiene che il servizio riabilitativo è da considerarsi di natura intellettuale, sicché ai dell’art. 95, c.10 del Codice non era necessaria l’indicazione separata di detti oneri.

Il Tar Bolzano, 19 aprile 2018, n. 139 non conviene con la ricorrente, e che non coglie nel segno la sua pretesa “di ricondurre il servizio dedotto in lite a quelli di natura intellettuale, espressamente esclusi, a mente dell’art. 95, comma 1, del codice dei contratti, dall’obbligo d’indicare nell’offerta il costo della manodopera.

La premessa maggiore del sillogismo da cui muove la ricorrente per giungere a configurare il servizio di riabilitazione, oggetto della gara d’appalto che ne occupa, come di natura intellettuale, è che esso richiede l’impiego di fisioterapisti; la premessa minore consiste nell’osservazione che la figura del fisioterapista rientra nell’ambito delle professioni sanitarie, per le quali è prevista l’istituzione di un albo. Di qui la conclusione che si sarebbe in presenza di un servizio di natura intellettuale.

Acclarato che il codice degli appalti non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, in presenza dei quali, secondo la giurisprudenza citata anche dalla ricorrente, si prescinde dalla sanzione espulsiva in difetto dell’indicazione nell’offerta dei costi della sicurezza, dovendosi valutare in concreto la congruità dell’offerta medesima, osserva il Collegio che sono stati intesi tali, quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio i servizi di brokeraggio assicurativo, quelli di consulenza, quelli di fornitura di software elettronico.

Ben se ne comprende la logica. Solo in ipotesi simili, infatti, l’elemento della manodopera è marginale.

Ebbene, avuto riguardo alla descrizione dettagliata delle procedure di erogazione del servizio relative al secondo lotto della gara (pag. 47 e segg. del disciplinare), non pare al Collegio che esso possa essere ricondotto tra quelli individuati dalla giurisprudenza come aventi natura intellettuale, dove l’apporto della manodopera è marginale o comunque scarsamente riconoscibile, atteso che è richiesta all’operatore partecipante alla procedura l’organizzazione e la gestione, con l’impiego di figure professionali qualificate, di tutti gli aspetti inerenti il servizio riabilitativo da erogare in coordinamento con la complessità e le esigenze organizzative delle strutture residenziali e secondo le direttive impartite dalla direzione medico sanitaria. Le caratteristiche del servizio oggetto della procedura di affidamento paiono dunque connotate dal significativo apporto della manodopera, seppure d’alta qualificazione, organizzata dall’operatore economico per l’erogazione delle prestazioni richieste, sicché è da escludersi, ad avviso del Collegio, la natura intellettuale del servizio, nell’accezione che se ne è data ai fini dell’esclusione dell’appalto dall’applicazione dall’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it