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Il preavviso di rigetto non si applica alle procedure concorsuali.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24/10/2022, n. 1816

Il progetto della ricorrente non viene ammesso a finanziamento ( era stato pubblicato apposito Bando ).

Tra i motivi di ricorso, l’impresa  lamenta la mancata trasmissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, che l’avrebbe privata della possibilità di illustrare adeguatamente la propria posizione.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24/10/2022, n. 1816 respinge il ricorso ribadendo che:

Sotto questo primo versante, il motivo è infondato, posto che l’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 esclude l’applicabilità dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza alle procedure concorsuali; la giurisprudenza ha chiarito che nelle “procedure concorsuali” debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III-ter, 4 maggio 2022, n. 5554; TRGA Trento 18 ottobre 2021, n. 162; TAR Umbria 3 gennaio 2020, n. 18; TAR Campania – Napoli, sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5553).

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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