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Gara servizio scuolabus e parco automezzi

Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis 23 novembre 2017, n. 11612

Gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed impegno dell’offerente ad acquistare i mezzi. Sono legittime lievi modifiche delle caratteristiche dei mezzi rispetto a quelle previste nell’offerta tecnica?

Il bando di gara prevedeva in modo chiaro che, proprio per non esporre i concorrenti al rischio di affrontare l’onere economico dell’acquisto degli autobus senza poterne, poi, ammortizzare il costo, in caso di mancata aggiudicazione, non era necessaria l’attualità del possesso del parco mezzi, ma richiedeva invece a ciascun partecipante di descrivere i veicoli che avrebbe destinato al servizio messo a gara (per valutarne la datazione e la rispondenza ai requisiti richiesti in termini di alimentazione ecologicamente compatibile) e di cui si sarebbe dovuto dotare, comunque, prima dell’inizio del servizio, anche anticipato.

Il Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis 23 novembre 2017, n. 11612 risponde affermativamente al quesito qui proposto per le seguenti ragioni:

Avendo appreso dal venditore a cui si era rivolto che i tempi di consegna degli autobus acquistati avrebbero potuto subire uno slittamento rispetto alla data di avvio del servizio di trasporto scolastico, prevista per i primi di settembre 2017, (…) ha accettato la proposta del fornitore di sostituire i mezzi già acquistati (8 autobus nuovi a metano di tipo Iveco Daily SOC14 CNG) con altrettanti veicoli con le medesime caratteristiche marca Mercedes Benz Sprinter NGT, nuovi di fabbrica, a metano, di qualità superiore, agli stessi patti e condizioni (cfr. documenti n. 5 e n. 6 della controinteressata SAC Mobilità).

Appena in possesso dei numeri di telaio, e cioè dei dati identificativi dotati del massimo grado di certezza, anche più della targa, per tale tipologia di mezzi, il RTI controinteressato li ha forniti all’Amministrazione che, in applicazione del principio dell’equivalenza, non avendo richiesto nel bando o nel disciplinare un determinato modello di autobus ma – come anticipato – solo il requisito dell’alimentazione ecologica – comunque assicurata – e la recente immatricolazione, come criterio preferenziale – anch’essa dimostrata – ha ritenuto, anche in questo correttamente, soddisfatte le prescrizioni della lex specialis e sostanzialmente invariata l’offerta.

Alla positiva verifica della sussistenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti tecnici originariamente proposti, espletata dalla Stazione Appaltante anche in rapporto a tali elementi, come in relazione, del resto, a tutti i profili dell’offerta, è, infine, seguita la determinazione di affidamento del servizio”.

Da qui è stata statuita la correttezza delle operazioni svolte dalla stazione appaltante e, quindi, il rigetto del ricorso.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it