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Eventuali vizi relativi al conferimento di incarico dirigenziale “a competenza generale” non sono idonei ad invalidare la determinazione di revoca.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20/ 04/ 2021, n. 824

Il Tar Calabria, nel respingere ricorso avverso revoca dell’aggiudicazione di concessione di impianto sportivo, si esprime sulla carenza di potere del soggetto incaricato ai sensi dell’ articolo 110 del Tuel[1].

Viene infatti contestata la legittimità del provvedimento di autotutela per carenza di potere del dirigente a motivo della nullità dell’atto di nomina per violazione dell’art.110, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000.

Il ricorrente contesta la legittimità della nomina per due ordini di censure: a) lo Statuto del Comune non prevedrebbe la possibilità del conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi del citato articolo stante la mancata istituzione, in tale Comune della dirigenza; b) inoltre non si sarebbe tenuto correttamente conto, nello stabilire il tetto massimo di personale esterno ai sensi dell’art. 110, comma 1, T.U.E.L., della percentuale del 30% fissata dalla legge.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20/ 04/ 2021, n. 824 dichiara le censure inammissibili:

10.2- Le censure sono inammissibili.

10.3- Come osservato da recente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, “I vizi dell’atto di nomina del funzionario incidono — in termini di invalidità derivata — sul provvedimento lesivo solo ove vi sia uno specifico nesso procedimentale tale da rendere l’atto di nomina un presupposto del successivo provvedimento. Siffatto nesso può ravvisarsi unicamente nel caso di nomina di organi «a competenza speciale», ossia circoscritta alla procedura che conduce all’emanazione del provvedimento lesivo. Viceversa, con riferimento agli organi «a competenza generale», il nesso di consequenzialità è insussistente, sicché i vizi dell’investitura non si riflettono sull’autonomo provvedimento adottato dall’organo. In altri termini, gli atti di nomina e conferma del dirigente non possono reputarsi alla stregua di atti presupposti al provvedimento lesivo, che quindi non può essere invalidato da eventuali vizi degli atti d’investitura dell’organo, non essendovi — tra i due atti — una relazione di pregiudizialità” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14.10.2020, n. 1619).

10.4- Nella fattispecie, trattandosi di incarico dirigenziale “a competenza generale”, l’eventuale sussistenza di vizi relativi al suo conferimento non sono idonei ad invalidare l’impugnata determinazione dirigenziale di revoca.

10.5- Incidentalmente si osserva che le censure risultano comunque infondate anche nel merito.

10.5.1- L’art. 110, comma 1, del T.U.E.L. dispone che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

10.5.2- Rileva la giurisprudenza della Corte di Cassazione che “L’art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di “incarichi a contratto” a tempo determinato conferiti dagli enti locali, disciplina, al comma 1, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti in pianta organica, mentre, al comma 2, la previsione riguarda la stipulazione di contratti “al di fuori della dotazione organica”, con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al comma 1 deve essere prevista dallo statuto dell’ente, non essendo all’uopo sufficiente una previsione regolamentare” (Cassazione civile sez. lav., 21/01/2015, n.1028).

Anche la giurisprudenza contabile osserva che “È legittima la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico se è osservato l’obbligo di previsione esplicita di tale tipologia contrattuale anche nello statuto comunale oltre che nell’atto regolamentare, in applicazione dell’art. 110 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267” (Corte Conti, Sez. giurisd. Lombardia, 02/03/2005, n.167).

10.5.3- Da quanto finora esposto consegue che, al fine di poter legittimamente conferire un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 è necessario e sufficiente che lo Statuto comunale preveda la possibilità, per l’amministrazione, di poter coprire i posti di funzione contemplati dalla norma, ampliando la platea dei soggetti cui possono essere attribuite tali funzioni non solo al personale interno (cui detti incarichi vengono naturaliter conferiti) ma anche a soggetti non dipendenti di ruolo dell’Ente.


[1] Articolo 110 Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

1.    Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

2.    Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3.    I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4.    Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5.    Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

6.    Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza