Il Tar Abruzzo si esprime su un caso in cui emergono sia problemi di funzionamento della piattaforma telematica ( che attribuisce al Consorzio concorrente un’altra denominazione ) sia elementi di incertezza sulla provenienza dell’offerta.
A seguito di questi eventi il Consorzio viene escluso dalla procedura aperta.
L’esclusione viene sancita perché il concorrente partecipante è stato individuato dalla piattaforma in un’altra società a causa di un problema tecnico imputabile al gestore del sistema telematico.
Vi è stato un errore di sistema che non ha riconosciuto quale concorrente il Consorzio, bensì un diverso soggetto.
Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 28/ 07/ 2021, n. 403 accoglie il ricorso avverso l’esclusione:
Del resto, l’intera documentazione amministrativa presentata in gara è univocamente riferita al solo Consorzio, senza che vi sia il minimo accenno alla società ………… …..
A tal proposito, quindi, appare utile sottolineare che l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta affermata dall’Amministrazione sussiste solo nei casi in cui non sia possibile stabilire con apprezzabile grado di sicurezza a chi attribuire la paternità della stessa. Tuttavia nella specie non ricorre una simile circostanza posto che è la stessa Stazione Appaltante a riferire la documentazione depositata solo al Consorzio ricorrente e alla consorziata esecutrice ………., dunque non vi è incertezza su chi siano gli operatori economici che si sono vincolati nei confronti dell’ASL.
Inoltre, tutta la documentazione caricata per la partecipazione alla gara è stata sottoscritta dal Consorzio ricorrente. Come noto, la sottoscrizione costituisce la modalità con la quale viene garantito che l’offerta provenga da quel determinato soggetto ed è idonea a vincolarlo. Dalla sottoscrizione deriva quindi un nesso indissolubile e incontestabile – avente piena efficacia giuridica – tra l’offerente e il contenuto dell’offerta in grado di vincolare l’autore al contenuto del documento per assicurare la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità della stessa.
Sicché, anche valorizzando la sottoscrizione dell’offerta, operata dal solo Consorzio, non è possibile dubitare della provenienza della stessa.
Giova, infine, richiamare anche un recentissimo parere reso dall’ANAC (Delibera n. 98 del 3 febbraio 2021), nel quale l’Autorità ha ritenuto illegittima l’esclusione di un concorrente laddove, in base alle circostanze concrete, l’offerta risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato operatore economico. Infatti, rispetto a mere irregolarità formali deve prevalere il superiore interesse dell’amministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta.
2.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto e, come era già stato ordinato in sede cautelare, i dati relativi alla società ………, in quanto riconducibili al Consorzio ricorrente, devono essere considerati prodotti da quest’ultimo.