Dopo la sentenza di pochi giorni fa (cfr. questo articolo), T.A.R. Reggio Calabria, 28 ottobre 2024, n. 742 ribadisce il proprio orientamento rispetto alla traslazione dei principi di inderogabilità del cd. equo compenso ex L. n. 49/2023 nel settore degli appalti pubblici, involgenti l’esercizio di attività di natura professionale, ha osservato come le offerte economiche in ribasso – diretto o indiretto che sia – rispetto al compenso fissato ex ante dalla stazione appaltante non possano essere automaticamente ed aprioristicamente escluse.
Il Collegio ha per tal via ritenuto legittima l’esclusione per anomalia di un offerente
“non in quanto questa, azzerando le spese generali ed oneri accessori (con un ribasso del 100% delle stesse), avrebbe, sia pure indirettamente, eroso il compenso indicato nella lex specialis così incorrendo, in via immediata e diretta, nella violazione dei principi di cui alla L. n. 49/2023 bensì in quanto le giustificazioni – ondivaghe – rese dalla concorrente in questione sono state reputate non condivisibili“.