Ai fini della giustificazione di una presunta offerta anomala una cooperativa sociale è legittimata a ricorrere ai soci volontari, sui quali com’è noto grava esclusivamente il costo per l’assicurazione infortunistica INAIL?
Ecco l’individuazione degli stringenti limiti a cura del Tar Veneto, Venezia, sez. I, 21 marzo 2018, n. 319.
“la funzione dei soci volontari è quella di consentire alla cooperativa sociale di beneficiare di un apporto lavorativo sostanzialmente gratuito, al fine di sopperire al presumibile deficit di efficienza lavorativa che l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di regola porta con sé” (v. TAR Umbria n. 493/2010), l’attività dei volontari deve essere di norma complementare rispetto a quella dei lavoratori impiegati nel servizio, e in particolare deve essere di regola di supporto dei soli lavoratori svantaggiati, e non può comunque spingersi sino a divenire strutturalmente sostitutiva dell’attività degli operatori professionali, essendo imprescindibile l’individuazione di ragionevoli limiti a tale ingerenza al fine di preservare un determinato standard qualitativo e di professionalità della prestazione offerta all’Amministrazione, e ciò anche al di fuori del campo dei servizi sociosanitari ed educativi per i quali l’art. l, comma l lett. a) legge 381/91 prevede un tassativo divieto di sostituzione.
Nel caso in esame, l’impiego strutturale di sei soci volontari per sostituire le assenze di 101 lavoratori (di cui soltanto 32 svantaggiati) per un numero di ore pari ad oltre il 10% del monte ore complessivo, è stato ragionevolmente ritenuto dalla stazione appaltante eccessivo e sproporzionato rispetto al ruolo naturale dei soci volontari all’interno della cooperativa e nell’esecuzione di un appalto, inducendola logicamente a ravvisare per tale ragione l’anomalia dell’offerta.
Per cui, la decisione sfavorevole dell’amministrazione, al di là del riferimento normativo citato (art. 2 comma 5 della legge n. 381/91) applicabile al caso di specie solo nella sua ratio ispiratrice, e pur nella sinteticità della motivazione, appare comunque dettata dalla giusta esigenza di evitare che il RTI potesse sopperire ad obiettive lacune organizzative affidando la funzionalità del servizio alla generosità di soci volontari, non addestrati, che per l’occasione assumono le vesti di esecutori di lavori di pulizia; essendo evidente che anche nei servizi per i quali non è richiesta un’elevata professionalità della manodopera sia comunque necessaria un’adeguata formazione dei lavoratori in particolare sui rischi legati all’attività lavorativa.
Per altro verso, la ricorrente non ha prodotto in giudizio elementi per dimostrare la sostenibilità di un’offerta così predisposta, ovvero di poter effettivamente ed efficacemente far fronte alle 6.800 ore di sostituzione per ferie e permessi di tutto il personale con le prestazioni volontarie di soli sei soci.
Piuttosto, dal Bilancio Sociale 2013-2015 della Cooperativa sociale risulta che i sei soci volontari oltre a risiedere in diverse province lombarde, sono destinati prevalentemente ad “attività di coordinamento e di indirizzo della cooperativa, in quanto alcuni di essi sono anche amministratori e soci fondatori, ma anche di animazione della vita sociale della cooperativa e di inserimento nelle attività ludico-ricreative…”.
Per cui, tenuto conto dell’esiguo numero di soci volontari a disposizione, del loro luogo di residenza e delle loro reali funzioni (di amministrazione, coordinamento e d’indirizzo di una cooperativa) non sembra che il loro impiego così massivo nell’appalto in questione potesse obiettivamente ritenersi credibile, e comunque fosse idoneo ad assicurare la professionalità del personale impiegato, necessaria anche in un servizio di pulizia, ed il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del medesimo servizio“.
