Non si chiude l’annosa questione relativa alle sorti di un offerta priva del tempestivo versamento del contributo Anac.
Tar Friuli Venezia Giulia, I, 19 settembre 2024 n. 289 affronta un caso in cui il disciplinare non conteneva una precisa comminatoria di esclusione.
Tar Lazio, II, 119 settembre 2024 n. 6458 affronta viceversa un caso in cui la comminatoria di esclusione era espressamente prevista.
Per ambedue i Collegi l’art. 1, comma 67 della l. n. 266/2005, nello stabilire l’obbligo di versamento del contributo Anac quale condizione di ammissibilità dell’offerta, non è di per sé non è univoco, e non conferisce esplicitamente alla tempistica del pagamento un peso determinante.
La norma va quindi interpretata nel senso che l’offerta sia ammissibile purchè il contributo si sia pagato, anche se non tempestivamente a seguito del soccorso istruttorio.