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Concessione “ponte” di servizio pubblico: serve la delibera di Consiglio comunale?

Tar Puglia, Lecce, sez. III, 13 marzo 2020. n. 326

In caso di concessione “ponte” di un servizio pubblico, con orizzonte temporale limitato al tempo per l’individuazione del concessionario con procedura ad evidenza pubblica, abbisogna di atto di indirizzo del Consiglio comunale? E serve la relazione ex art. 34 comma XX del D.L. n. 179 del 2012?

Ecco la risposta dell’odierna pronuncia Tar Puglia, Lecce, sez. III, 13 marzo 2020. n. 326:

L’art. 42 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che spetta al Consiglio la “organizzazione” e “concessione” dei pubblici servizi. Orbene, se è non è in dubbio che la previsione disegni in via generale una competenza del Consiglio Comunale in tema di concessione dei pubblici servizi e di affidamento di attività o servizi mediante convenzione, è pur vero che a conclusioni affatto diverse si deve giungere nelle ipotesi, come quella che occupa, in cui l’affidamento diretto si presenti con carattere del tutto interinale e parentetico nelle more dell’indizione di una nuova procedura. In tal caso, infatti, come già statuito da questo Tribunale (T.A.R. Lecce, sez. II, 13 gennaio 2006, n. 216), l’atto, esulando dalle ipotesi ordinarie, va annoverato fra gli atti di carattere gestionale, demandati alla dirigenza locale giusta la previsione di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Analoghe considerazioni in ordine al carattere interinale dell’affidamento spingono ad escludere la violazione dell’art. 34 comma XX del D.L. n. 179 del 2012.

La norma in questione impone, infatti, agli organi di governo dell’ente affidante l’obbligo generale di predisporre una relazione che espliciti le ragioni della scelta del modello di gestione del servizio prescelto.

È, tuttavia, evidente che un simile adempimento non sia necessario nell’ipotesi in cui il Comune abbia operato una scelta solo contingente che presenti un orizzonte temporale strettamente limitato alla pronta indizione della procedura di affidamento. In tale evenienza, infatti, non si riscontra nessun vulnus all’ interesse alla “parità tra gli operatori” e alla “economicità della gestione”, la cui tutela rappresenta la ratio del disposto dell’art. 34 comma XX del D.L. n. 179 del 2012.

Non ricorre, quindi, alcuna violazione di legge”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it