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Clausola che impone la produzione di curriculum in forma anonima

Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1942

Clausola che impone la produzione di curriculum in forma anonima: in caso di mancata ottemperanza alla prescrizione, è legittima l’esclusione dalla procedura?

Risposta chiaramente negativa arriva dal Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1942.

“In punto di fatto va qui osservato:

– che il Disciplinare di gara imponeva ai concorrenti di produrre un progetto di gestione “siglato in ogni sua pagina e sottoscritto in calce la legale rappresentante”;

– che in apposita Sezione del progetto di gestione (la seconda) i concorrenti avrebbero dovuto indicare “i Curricula vitae, in forma anonima, delle risorse umane destinate alla erogazione dei servizi oggetto della presente procedura”;

– che il medesimo disciplinare imponeva l’allegazione agli atti di un’ulteriore busta sigillata contenente “la correlazione fra le risorse proposte in forma anonima e gli elementi atti a identificare in modo univoco la risorsa professionale correlata”.

In sede di appello il Ministero dell’interno ha lamentato che erroneamente il T.A.R. abbia omesso di rilevare la necessaria garanzia dell’anonimato cui mirava la richiamata prescrizione della legge di gara e l’inescusabilità dell’operato dell’appellata (la quale aveva omesso di conformarsi a tale previsione, allegando in atti alcuni curricula ‘in chiaro’ – i.e.: curricula in cui il nominativo del titolare era puntualmente indicato, senza essere incluso nella prescritta busta sigillata -).

Va in primo luogo osservato al riguardo che, come rilevato dalla ricorrente in primo grado, la prescrizione della lex specialis che richiedeva l’allegazione di curricula vitae in forma anonima non era assistita da alcuna clausola escludente (ragione per cui alla sua violazione non poteva farsi conseguire l’immediata esclusione del concorrente).

Né può ritenersi che la richiamata valenza escludente fosse evincibile dal complessivo tenore della lex specialis ovvero dalla normativa di settore, ovvero ancora dai princìpi regolatori della materia.

Sul punto si tornerà nel prosieguo.

2.3. Si osserva in secondo luogo che, quand’anche la richiamata prescrizione fosse stata assistita da una clausola escludente, tale prescrizione sarebbe stata colpita dalla più radicale sanzione della nullità, alla luce dell’articolo 83, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a tenore del quale “(…) i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle” (si tratta del ben noto principio della tassatività delle cause di esclusione nell’ambito delle pubbliche gare).

Al riguardo ci si limita qui ad osservare che nessuna previsione del ‘Codice dei contratti pubblici’ impone ai concorrenti forme di anonimato del tipo di quelle imposte dalla Prefettura, ragione per cui si ritiene che l’inserimento della richiamata clausola si sarebbe comunque posto (laddove – si ripete – connesso a conseguenze escludenti) in contrasto con il richiamato principio della tassatività delle cause di esclusione, che ne avrebbe determinato la radicale nullità”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it