Sembra peraltro postulabile che l’avvalimento di cui all’art. 186-bis della legge fallimentare abbia tratti caratterizzanti più simili a quelli dell’avvalimento di garanzia, se non altro perchè il concorrente possiede tutti i requisiti, pur trovandosi in una situazione che può richiederne la sostituzione. Mentre nell’avvalimento operativo l’apporto dell’ausiliario è sempre necessario, in quanto deve prestare i requisiti di cui l’ausiliata è priva, nel caso dell’art. 186-bis tale apporto è solo eventuale.
Cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 08 maggio 2018, n. 2573