L’autorizzazione al rilascio delle dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti a regola d’arte di cui al D.M. 37/08, è da considerarsi requisito di partecipazione o condizione d’esecuzione?
Ecco la risposta di Tar Lazio, Roma, sez. III-Q, 11 marzo 2020, n. 3183.
“Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001), cui questo Tribunale ha già prestato adesione (Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 2157), le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici, ma costituiscono piuttosto requisiti da provare in fase esecutiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5028; Sez. VI, 13 maggio 2003 n. 4671).
In ossequio al principio del favor partecipationis, è infatti da privilegiare l’opzione ermeneutica che consente il perfezionamento, anche in epoca successiva all’aggiudicazione, del titolo abilitativo semplificato di cui al D.M. n. 37/2008 mediante la comunicazione/segnalazione di inizio attività di cui all’art. 19, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5028).
In conformità ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, la ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, potendo acquisire anche in fase di esecuzione dell’appalto il titolo abilitativo di cui era carente”.
