La ricorrente impugna l’aggiudicazione lamentando l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante sotto molteplici profili, connessi all’incongruità dei costi per la manodopera indicati dalla migliore offerta e all’illegittimità del procedimento di verifica dell’anomalia avviato dalla stazione appaltante.
Dopo che l’ordinanza n. 6571 del 10.10.2019 del Tar Lazio aveva accolto la domanda cautelare, sospendendo per l’effetto il provvedimento impugnato, la stazione appaltante provvedeva alla “Riedizione del subprocedimento di valutazione della congruità dei costi della manodopera e dell’offerta” che si concludeva, a marzo del 2020, con la conferma dell’originaria aggiudicazione .
Nonostante la società ricorrente avesse presentato istanza di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti, la stessa deposita soltanto memoria di replica, rilevando la natura di atto meramente confermativo della nuova determina di conferma dell’aggiudicazione.
La stazione appaltante eccepisce l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della determinazione di conferma dell’aggiudicazione con motivi aggiunti, in quanto non si tratterebbe di atto meramente confermativo, essendo stato adottato all’esito di nuova attività istruttoria.
Tar Lazio, Roma, Sez. II, 23/ 07/ 2020, n. 8647 accoglie la tesi della stazione appaltante e dichiara il ricorso improcedibile.
11. Secondo la costante giurisprudenza, al fine di stabilire se un atto amministrativo possa considerarsi meramente confermativo o di conferma in senso proprio, occorre verificare se l’atto successivo sia stato o meno adottato a seguito dell’espletamento di una nuova istruttoria e di una rivalutazione degli interessi in gioco. In particolare, il provvedimento amministrativo ha natura di atto meramente confermativo allorquando l’Amministrazione procedente si limiti a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento e a ribadirne il contenuto, in assenza di un’ulteriore istruttoria e senza una nuova motivazione e una nuova ponderazione degli interessi allo stesso sottesi. Viceversa, non può considerarsi meramente confermativo il provvedimento la cui adozione sia preceduta da un riesame della situazione sottesa all’adozione del precedente atto, giacché l’esperimento di ulteriori adempimenti istruttori, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e attraverso un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie da decidere, può condurre ad un atto propriamente confermativo, in grado come tale di dare vita ad un provvedimento che, pur addivenendo al medesimo esito del precedente, si sostituisce a quest’ultimo come fonte di disciplina del rapporto amministrativo.
11.1. Sul versante processuale, ciò comporta che il nuovo provvedimento dovrà considerarsi suscettibile di autonoma impugnazione nel rispetto del termine decadenziale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 29.8.2019, n. 5977; Consiglio di Stato, III, 30.5.2017 n. 2564).
Dopo aver ricordato che la stazione appaltante ha adottato la determina di conferma dopo aver compiuto una nuova e articolata istruttoria, il Tar individua la natura del suddetto provvedimento.
E’, quindi, indubbio che la predetta determinazione non possa essere qualificata alla stregua di un atto meramente confermativo, ma costituisca un atto di conferma in senso proprio, conclusivo di una nuova valutazione della situazione controversa da parte dell’amministrazione, idoneo di per sé a reggere la nuova determinazione e, dunque, pienamente sostitutivo della precedente determinazione n. … del …., in quanto dotato di una propria e autonoma efficacia lesiva.
Pertanto, la determina di conferma avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata con motivi aggiunti.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
