Continua l’annosa guerra tra ANAC ed ASMEL, e la battaglia oggi è stata vinta da ANAC.
Come noto, Asmel ha impugnato il provvedimento con il quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto la sospensione della qualificazione ottenuta, disponendo altresì la cancellazione della stessa dall’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ed irrogando una sanzione pecuniaria di Euro 93.000,00, in applicazione dell’art. 63, comma 11, d.lgs. 36/2023 e dell’art. 12 dell’All.II.4 al Codice dei contratti pubblici.
T.A.R. Lazio, I-Q, 07 febbraio 2025, n. 2878 conferma la (parziale) legittimità del provvedimento, siccome ASMEL “non possiede i requisiti soggettivi per essere qualificata come centrale di committenza” il che “rendeva (e ancora rende) doverosa la sua cancellazione dall’elenco delle centrali di committenza qualificate“.
Il Collegio ha invece ritenuto fondato il motivo con cui ASMEL ha lamentato l’assenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi degli art. 63, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e 12 del relativo allegato II.4, siccome tale disposizione “non punisce la mancanza delle caratteristiche soggettive per svolgere l’attività di centralizzazione della committenza, ma sanziona una condotta attiva caratterizzata da artifizi volti a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione”, condotta ritenuta dal Collegio non integratasi.