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L’illegittima composizione della commissione giudicatrice

Delibera Anac n. 1143 DEL 8 novembre 2017 – pubblicata il 21/11/2017

Ai quesiti qui posti ha risposto l’Anac con Delibera n. 1143 DEL 8 novembre 2017 – pubblicata il 21/11/2017 – peraltro in una “gara” di valore inferiore ad € 40.000,00…

Il Rup può far parte della commissione?

“si fa rilevare che l’art. 77 comma 4 esclude che i  commissari possano aver svolto o svolgere alcun’altra funzione o incarico  tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si  tratta. In questo modo, la norma rafforza un principio già espresso dall’art.  84 comma 4, riportandolo in termini diversi e più stringenti, eliminando così  l’eccezione per il Presidente della commissione che non sopravvive al vecchio  Codice.
La regola risponde al principio di  tutela dell’imparzialità e dell’oggettività e mira a prevenire il pericolo  concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle  commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti e così via) che  siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i  contenuti e le regole della procedura(vd.TAR Latina, sez I, sent. 13 aprile  2016, n. 226). 
Circa i limiti dell’incompatibilità  del rup a far parte della commissione di gara, parte della giurisprudenza  rintraccia una sorta di graduazione della violazione in ragione dell’apporto  decisionale fornito da tale figura alla procedura di gara. Si distingue quindi  tra il responsabile con ruolo soltanto propositivo e/o istruttorio rispetto  agli atti di gara, la cui posizione risulterebbe meno in conflitto nel caso  venga a coincidere con un membro della commissione e quella invece del rup con  poteri dirigenziali che approva il disciplinare, il capitolato e adotta anche  atti di modifica con proprie determinazioni dirigenziali (vd. TAR Puglia sez.  II, Lecce, sent. 23.gennaio 2017 n.93) il quale non può assumersi anche la  valutazione dei concorrenti accentrando così ogni onere decisionale. 
Il caso di specie rientra in  quest’ultima casistica giacché, avendo il Presidente della commissione di gara,  in qualità di rup, definito contenuti e regole della procedura, oltre a  sottoscrivere la determina a contrarre e tutti gli atti di gara, non possono  sollevarsi dubbi circa un pregnante   rilievo della incompatibilità riscontrata”.

 

È legittima la commissione composta da numero pari di componenti? 

che la composizione della commissione di gara sia formata da un numero dispari  di componenti è invece un aspetto imprescindibile per garantire la funzionalità  del principio maggioritario nell’ambito di un collegio perfetto qual è l’organo  in questione (Cons. Stato, n. 2143/2009;  Tar Toscana n. 1989 del 6  dicembre 2012; TAR Veneto, Sez. I,  n.  471 del 15 maggio 2017). Il filone giurisprudenziale che ne afferma  l’indispensabilità è prevalente rispetto alla minoritaria interpretazione che  nega valore di principio alla regola e l’interpretazione letterale della norma  induce le stesse conclusioni.
Nel numero pari o dispari di membri  della commissione deve essere computato anche il presidente, il quale ne fa  parte a pieno titolo e, in disparte i poteri che abbia deciso di esercitare o  meno nel caso concreto, ha diritto di voto al pari degli altri componenti. Per  quanto attiene alla figura del segretario, invece, trattandosi del soggetto  “verbalizzante”, non può essere ricompreso nel novero dei membri della  commissione. 
L’illegittima composizione della  commissione giudicatrice vizia in radice la procedura selettiva e ne comporta  l’integrale rinnovazione”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it