Ai quesiti qui posti ha risposto l’Anac con Delibera n. 1143 DEL 8 novembre 2017 – pubblicata il 21/11/2017 – peraltro in una “gara” di valore inferiore ad € 40.000,00…
Il Rup può far parte della commissione?
“si fa rilevare che l’art. 77 comma 4 esclude che i commissari possano aver svolto o svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In questo modo, la norma rafforza un principio già espresso dall’art. 84 comma 4, riportandolo in termini diversi e più stringenti, eliminando così l’eccezione per il Presidente della commissione che non sopravvive al vecchio Codice.
La regola risponde al principio di tutela dell’imparzialità e dell’oggettività e mira a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura(vd.TAR Latina, sez I, sent. 13 aprile 2016, n. 226).
Circa i limiti dell’incompatibilità del rup a far parte della commissione di gara, parte della giurisprudenza rintraccia una sorta di graduazione della violazione in ragione dell’apporto decisionale fornito da tale figura alla procedura di gara. Si distingue quindi tra il responsabile con ruolo soltanto propositivo e/o istruttorio rispetto agli atti di gara, la cui posizione risulterebbe meno in conflitto nel caso venga a coincidere con un membro della commissione e quella invece del rup con poteri dirigenziali che approva il disciplinare, il capitolato e adotta anche atti di modifica con proprie determinazioni dirigenziali (vd. TAR Puglia sez. II, Lecce, sent. 23.gennaio 2017 n.93) il quale non può assumersi anche la valutazione dei concorrenti accentrando così ogni onere decisionale.
Il caso di specie rientra in quest’ultima casistica giacché, avendo il Presidente della commissione di gara, in qualità di rup, definito contenuti e regole della procedura, oltre a sottoscrivere la determina a contrarre e tutti gli atti di gara, non possono sollevarsi dubbi circa un pregnante rilievo della incompatibilità riscontrata”.
È legittima la commissione composta da numero pari di componenti?
“che la composizione della commissione di gara sia formata da un numero dispari di componenti è invece un aspetto imprescindibile per garantire la funzionalità del principio maggioritario nell’ambito di un collegio perfetto qual è l’organo in questione (Cons. Stato, n. 2143/2009; Tar Toscana n. 1989 del 6 dicembre 2012; TAR Veneto, Sez. I, n. 471 del 15 maggio 2017). Il filone giurisprudenziale che ne afferma l’indispensabilità è prevalente rispetto alla minoritaria interpretazione che nega valore di principio alla regola e l’interpretazione letterale della norma induce le stesse conclusioni.
Nel numero pari o dispari di membri della commissione deve essere computato anche il presidente, il quale ne fa parte a pieno titolo e, in disparte i poteri che abbia deciso di esercitare o meno nel caso concreto, ha diritto di voto al pari degli altri componenti. Per quanto attiene alla figura del segretario, invece, trattandosi del soggetto “verbalizzante”, non può essere ricompreso nel novero dei membri della commissione.
L’illegittima composizione della commissione giudicatrice vizia in radice la procedura selettiva e ne comporta l’integrale rinnovazione”.
