Una ditta non aveva dimostrato di possedere il requisito del fatturato globale richiesto dal bando come requisito di capacità economico finanziaria, in un primo tempo, era stata ammessa a partecipare con riserva. Successivamente, accettata dalla stazione appaltante, come documentazione probatoria della capacità economica, l’autodichiarazione dell’impresa neocostituita con espressa indicazione della durata dell’attività, ritenuto adeguato il fatturato maturato dall’azienda in misura inferiore al richiesto e all’importo dell’appalto, in virtù del principio del favor partecipationis, la società veniva ammessa e veniva quindi disposta l’aggiudicazione in suo favore.
Ecco la Delibera Anac N. 1349 del 20 dicembre 2017 sulla legittimità della citata ammissione:
“Il comma 4 dell’art. 86 del Codice prevede che: “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Come ricorda l’art. 83 comma 2 su “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” infatti : “I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.
L’ Autorità ha rilevato più volte che, ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa. A tal proposito si veda parere di precontenzioso Anac n. 308/2007; n.191/2012; n. 191/17/S; n. 113/17/S.
Inoltre, in base ai principi di proporzionalità e di concorrenza, come voluto dall’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”, anche le Linee Guida n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Anac prevedono che, in considerazione delle esigenze di mercato e tenuto conto del periodo di crisi attraversato negli ultimi anni, i requisiti di partecipazione siano valutati in funzione maggiormente pro concorrenziale.
In questo caso, il bando richiede un fatturato specifico di almeno 240.000,00 euro relativo agli ultimi tre esercizi di bilancio aziendale. La società aggiudicataria ha prodotto una visura camerale da cui risulta come data di inizio attività il 12.10.2015 pertanto, al momento della pubblicazione del bando (17.1.2017), poteva vantare meno di due anni di attività. Sulla scorta della previa autorizzazione ricevuta dalla stazione appaltante, ha documentato con autodichiarazione il fatturato prodotto, 2015 e 110.000,00 euro nell’esercizio 2016: complessivamente 118.000,00 euro.
Per quanto riguarda l’ammissibilità della partecipazione alla gara, si ritiene quindi che la società committente abbia valutato proporzionato e sufficiente il livello di fatturato raggiunto dall’aggiudicataria parametrandolo alla durata effettiva dell’attività, considerato che, nel complesso, un tempo circa la metà di quello previsto dal computo triennale corrisponde a circa la metà del fatturato prodotto rispetto all’importo richiesto”.
L’operato della stazione appaltante è stato quindi ritenuto conforme alla disciplina normativa di settore.
