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Capacità economico finanziaria impresa neocostituita

Delibera Anac N. 1349 del 20 dicembre 2017 – depositata il 17/01/2018

Una ditta non aveva dimostrato di possedere il requisito del fatturato globale  richiesto dal bando come requisito di capacità economico finanziaria, in un primo tempo, era stata  ammessa a partecipare con riserva. Successivamente,  accettata dalla stazione appaltante, come documentazione probatoria della  capacità economica, l’autodichiarazione dell’impresa neocostituita con espressa indicazione  della durata dell’attività, ritenuto adeguato il fatturato maturato  dall’azienda in misura inferiore al richiesto e all’importo dell’appalto, in  virtù del principio del favor partecipationis, la società veniva ammessa e  veniva quindi disposta l’aggiudicazione in suo favore.

Ecco la Delibera Anac N. 1349 del 20 dicembre 2017 sulla legittimità della citata ammissione:

“Il comma 4 dell’art. 86 del Codice  prevede che: “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore  economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati  nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non  è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione  aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria  mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione  appaltante”. Come ricorda l’art. 83 comma 2 su “Criteri di selezione e  soccorso istruttorio” infatti  : “I requisiti e le capacità di cui al  comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo  presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali  partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.
L’ Autorità ha rilevato più volte che,  ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il  calcolo per  la verifica del possesso dei  requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza  dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi  agli anni di effettiva operatività della stessa. A tal proposito si veda parere  di precontenzioso Anac n. 308/2007; n.191/2012; n. 191/17/S; n. 113/17/S. 
Inoltre, in base ai principi di  proporzionalità e di concorrenza, come voluto dall’articolo 1, punto ccc) della  legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento  delle  condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei  contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e  ingegneria e  agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i  piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro,  piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”, anche le Linee  Guida n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Anac prevedono che, in  considerazione delle esigenze di mercato e tenuto conto del periodo di crisi  attraversato negli ultimi anni, i requisiti di partecipazione siano valutati in  funzione maggiormente pro concorrenziale.
In questo caso, il bando richiede  un fatturato specifico di almeno 240.000,00 euro relativo agli ultimi tre  esercizi di bilancio aziendale. La società aggiudicataria ha prodotto una  visura camerale da cui risulta come data di inizio attività il 12.10.2015  pertanto, al momento della pubblicazione del bando (17.1.2017), poteva vantare meno  di due anni di attività. Sulla scorta della previa autorizzazione ricevuta  dalla stazione appaltante, ha documentato con autodichiarazione il fatturato  prodotto, 2015 e 110.000,00 euro nell’esercizio 2016: complessivamente  118.000,00 euro.
Per quanto riguarda l’ammissibilità  della partecipazione alla gara, si ritiene quindi che la società committente  abbia valutato proporzionato e sufficiente il livello di fatturato raggiunto  dall’aggiudicataria parametrandolo alla durata effettiva dell’attività,  considerato che, nel complesso, un tempo circa la metà di quello previsto dal  computo triennale corrisponde a circa la metà del fatturato prodotto rispetto  all’importo richiesto”.

L’operato della  stazione appaltante è stato quindi ritenuto conforme alla disciplina normativa di settore.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it