Mi sono “baloccato” a dare corpo alle previsioni dell’articolo 47 del DL 77/2021, in particolare all’obbligo “di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile”.
Dovrebbero essere emanate “Linee Guida” entro 60 giorni per applicare questa norma, che evidentemente risulta “problematica”.
L’imprenditore infatti partecipa ad un appalto con la propria organizzazione di impresa, e non è che si possano “imporre” assunzioni senza rispettarne l’autonomia.
Per cui mi sono provato a tenere insieme da una parte la previsione dell’articolo 47, dall’altra l’autonomia dell’appaltatore.
Ho ipotizzato che la stazione appaltante, oltre a prefigurare lo scenario esecutivo dell’appalto in termini quanto meno di stima teorica del personale, raccolga poi in fase di gara ( d effettuarsi secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa) uno schema organizzativo da parte dell’impresa.
Che potrebbe, sulla base della propria struttura, indicare il personale da impiegare in appalto suddividendolo tra quello già alle dipendenze e quello da assumere ex novo per le attività in appalto, connesse o strumentali.
Allego dunque il file di questo schema senza alcuna pretesa, così, tanto per provare a mettere in fila i problemi…..
Siena, 22 giugno 2021
Roberto Donati