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Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche può finanziare “nuove opere”?

Breve nota all’articolo 7 del “Decreto Semplificazioni”.

L’articolo 7 del Decreto Legge 76/ 2020 ( il “Decreto Semplificazioni”)[1] prevede l’istituzione di un “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” nello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.

Esso è destinato alle opere “sopra-soglia”.

Il “Fondo” è concepito per garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute  esigenze  motivate  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  ovvero  per  temporanee  insufficienti  disponibilità  finanziarie annuali.

Sebbene la dotazione per l’anno 2020 sia estremamente limitata ( ma per gli anni a seguire sono previste risorse fino a 100 milioni di euro ), si tratta di un’iniziativa da valutarsi positivamente.

L’operatività del “Fondo” è infatti concepita quale concreto supporto finanziario, a copertura di maggiori costi o insufficienti disponibilità finanziarie delle stazioni appaltanti.

Va segnalato tuttavia come risultino contraddittorie le indicazioni sull’utilizzo che può essere fatto delle risorse del “Fondo”.

Per cui, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1, il “Fondo”   non può finanziare nuove opere.

Ma, ai sensi del successivo comma 2, a partire dall’anno 2021 il “Fondo” è incrementato nel limite massimo di 100 milioni di euro “per la realizzazione da parte delle Amministrazioni Centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente”.

Sembra evidente una mancanza di coordinamento tra le previsioni del comma 1 e del comma 2, per cui non è per niente chiaro se il “Fondo”  possa finanziare “nuove opere”.

Oltre alla necessità di definire che cosa si intenda per “nuove opere”.

Tanto per fare un esempio, se nel corso della realizzazione di una nuova Scuola si rende necessario ( rimanendo naturalmente all’interno delle previsioni dell’articolo 106 del Codice dei Contratti [2]) realizzare opere originariamente non previste nel progetto iniziale, esse si configurano come “opere nuove” e dunque, alla lettera non finanziabili dal “Fondo” ai sensi del comma 1?.

Oppure ( stando al tenore letterale della norma ) esse saranno finanziabili a partire dal 2021 sulla base di quanto previsto al comma 2?

A parere di chi scrive, poiché il “Fondo” è destinato alla copertura di maggiori  fabbisogni finanziari “dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente”, sembra ragionevole sostenere che la contraddizione rilevabile tra  comma 1 e comma 2 sia da superare ammettendo la possibilità di finanziare anche eventuali nuove opere che si dovessero rendere necessarie ai sensi dell’articolo 106 del Codice. Non si comprenderebbe altrimenti il significato da dare alle sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente.

Non solo. Sulla base di quanto previsto dal comma 2 (per la realizzazione da parte delle Amministrazioni Centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture..), può anche essere ipotizzato come il “Fondo” possa “supportare” le stazioni appaltanti nel reperimento delle risorse necessarie al finanziamento di nuove opere e infrastrutture al di sopra della soglia comunitaria. Configurandosi come un’ulteriore possibile forma di finanziamento degli investimenti.

Sembrerebbe questa l’interpretazione più ragionevole, sulla base della finalità che hanno determinato l’istituzione del “Fondo”.

Ma, come detto, gli elementi di incertezza sul finanziamento di “nuove opere” risultano significativi, ed in grado ( paradossalmente) di limitare l’operatività del “Fondo”, determinando effetti opposti a quelli voluti.

Per cui, tenendo conto dell’importanza di questa previsione, sembra opportuno che in fase di conversione il legislatore provveda alle opportune modifiche, in maniera da chiarire l’effettiva portata della norma.

Siena, 23 agosto 2020

Roberto Donati


[1] Art. 7             Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita’ finanziarie annuali, e’  istituito  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo non puo’ finanziare nuove opere e l’accesso non puo’ essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi  da  una accelerazione   della   realizzazione   delle   opere   rispetto   al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

2. Per l’anno 2020 lo stanziamento del  fondo  di  cui  al  comma  1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, e’ iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse  stanziate  nella  prima  delle annualita’ del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni  di  euro, per la  realizzazione  da  parte  delle  Amministrazioni  centrali  e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle gia’ previste a legislazione vigente. Il Fondo e’  altresi’ alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui, destinate al finanziamento dell’opera e non piu’ necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondoalla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al Fondo  quando,  sulla  base  dell’aggiornamento  del   cronoprogramma finanziario  dell’opera,  risulti,  per  l’esercizio  in  corso,  un fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita’ operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, da adottare con cadenza trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni appaltanti,  previa   verifica   da   parte   delle amministrazioni finanziatrici  dell’aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario dell’opera  e  dell’impossibilita’  di  attivare  i   meccanismi   di flessibilita’ di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell’opera,  nei limiti delle disponibilita’  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All’onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per l’anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per  l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di euro l’accantonamento relativo al  Ministero  dell’economia  e  delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l’accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni di  euro  l’accantonamento  relativo  al  Ministero  dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro l’accantonamento relativo al Ministero  dell’interno;  quanto  a  0,9 milioni di euro l’accantonamento relativo al  Ministero  dei  beni  e delle attivita’ culturali e del turismo; quanto a 8 milioni  di  euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  adapportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio anche nel conto dei residui.

[2] Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabilità del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Affari Generali della Siena Parcheggi Spa (società in house del Comune di Siena).