Il Tar Campania fornisce una condivisibile lettura sull’applicazione del “Decreto Semplificazioni”, basata sulla data di adozione della determinazione a contrarre.
La Sentenza dei giudici campani segue di poco quella del Tar Umbria ( vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/applicabilita-del-dl-semplificazioni-per-questo-tar-non-rileva-la-determina-a-contrarre-esclusione-automatica/) che aveva destato più di una perplessità.
La vicenda riguarda l’esclusione da una gara ( sotto-soglia) indetta con determinazione a contrarre del gennaio 2020.
La ricorrente sostiene l’illegittimità della propria esclusione dalla gara motivata dalla presentazione della cauzione in misura inferiore a quanto richiesto e dalla mancata tempestiva risposta alla richiesta di chiarimenti all’esito di soccorso istruttorio.
Infatti, sostiene la ricorrente, in base al “Decreto Semplificazioni”, per concorrere in gare per appalti sotto soglia non è più richiesta la cauzione, a meno che essa non venga motivatamente ed espressamente richiesta nella lettera di invito.
Tar Campania, Salerno, Sez. I, 22/12/2020, n.2015 respinge il ricorso :
I primi due motivi sono tuttavia infondati, in quanto la norma richiamata da parte ricorrente non è ratione temporis applicabile nel caso in esame. Infatti, l’art. 1 c. 4 del d.l. 76/2020, quale risultante dalla conversione con legge n. 120 dell’11.9.2020, così dispone: «Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93». La norma, entrata in vigore il 17.7.2020, non è temporalmente applicabile alla fattispecie in esame, in cui la determina a contrarre è stata emessa nel gennaio 2020; peraltro, l’applicabilità di tale disciplina era stata espressamente esclusa dalla stazione appaltante con una comunicazione sul portale Me.Pa., a seguito della richiesta di chiarimenti di uno dei concorrenti. Ne consegue che nel caso in esame la cauzione è dovuta nell’integrale importo.