A distanza di poco più di un mese dalla conversione in legge del “Decreto Semplificazioni” il legislatore interviene con l’ennesima deroga al Codice dei Contratti.
Una deroga “eventuale” prevista all’articolo 21 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n.137 ( “Decreto Ristori” )[1] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre.
Sono state infatti indicate le modalità di acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di “dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attivita’ di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’, nonche’ per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita’ di rete”.
Ebbene, il comma 4 dell’articolo 21 prevede che :
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449[2] e 450[3], della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Da evidenziare come la norma replichi l’articolo 120 comma 3[4] del “Cura Italia”, per cui sorge il dubbio se si sia inteso operare addirittura “in deroga” al “Decreto Semplificazioni” che agli articoli 1 e 2 ha ridefinito le procedure per tutti gli acquisti sopra e sotto-soglia ( si veda ad esempio il caso della procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici ai sensi dell’articolo 75 del “Cura Italia” al seguente link https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/procedura-negoziata-dellarticolo-75-del-cura-italia-non-e-piu-possibile/).
Riproponendo la medesima previsione del “Cura Italia”, cioè, si è inteso probabilmente anche risolvere il problema di una sua possibile abrogazione derivante dalla successione di norme nel tempo.
Nel merito si rileva come la previsione del “Decreto Ristori” non faccia distinzioni tra sotto-soglia e sopra-soglia, lasciando sostanzialmente libere le istituzioni scolastiche di acquisire i prodotti maggiormente confacenti alle proprie esigenze, operando eventualmente “su misura” rispetto alle Convenzioni-quadro di Consip o delle centrali di committenza regionali ed ai beni rinvenibili sul Mepa.
La locuzione “Qualora non sia possibile” lascia evidentemente intendere come spetti alle istituzioni scolastiche esprimere un giudizio sull’adeguatezza dei prodotti presenti nelle Convenzioni-quadro o sul MEPA, che potranno evidentemente essere accantonati qualora ritenuti non adeguati alle necessità ( anche urgenti ) che determinano l’acquisto.
Ed allora potrà essere possibile operare in deroga ( l’ennesima ) al Codice dei Contratti, senza distinzione tra sotto-soglia e sopra-soglia.
Siena, 29 ottobre 2020
Roberto Donati
[1] Art. 21. (Misure per la didattica digitale integrata)
1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell’istruzione, e’ incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attivita’ di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’, nonche’ per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita’ di rete.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato ad anticipare in un’unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita’ in esso stabilite.
6. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34.
[2] Art.1. c. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
[3] Art.1. c.450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento
[4] Articolo 120 comma 3 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.