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Base d’asta al lordo di IVA: ecco perché la gara è illegittima

Tar Lazio, Latina, sez. I, 13 marzo 2020, n. 110

Tar Lazio, Latina, sez. I, 13 marzo 2020, n. 110

Deve ritenere illegittima la clausola del bando, là dove stabilisce un prezzo di €. 70.000 comprensivo di IVA, ponendosi invero la stessa in aperto contrasto con il disposto dell’art. 35, comma 4, del codice, la cui ratio è sostanzialmente finalizzata a scongiurare disparità di trattamento in favore di imprese che eventualmente possono operare in regime di IVA agevolato.

Stabilisce, invero, detta disposizione che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”.

La disposizione, nella sua trasparenza semantica, non può infatti che essere interpretata nel senso che… il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, debba essere basato … sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche anche il secondo motivo dedotto deve essere accolto“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it