Il progetto redatto dalla stazione appaltante e posto in appalto è costituito dalla integrazione/sostituzione della struttura portante in muratura con una struttura in carpenteria metallica interna all’edificio esistente.
In fase di gara un’impresa presenta una proposta che prevede, invece, il rinforzo della struttura portante in muratura con intonaco armato.
L’impresa viene esclusa, perché la proposta progettuale avanzata viene identificata come variante sostanziale al progetto.
A seguito di ricorso, e dopo adeguate attività di verificazione, Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10/ 03/ 2020, n. 453, respinge le doglianze della ricorrente.
È noto che per le imprese di proporre variazioni migliorative, indispensabili sotto l’aspetto tecnico, incontra il limite intrinseco consistente nel divieto di alterare i caratteri essenziali, i cosiddetti requisiti minimi, della prestazione oggetto del contratto, in maniera da non modificare i profili strutturali, qualitativi, prestazionali o funzionali dell’opera (o come nella specie dei servizi), come definiti nel progetto posto a base di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923).
Dunque, le soluzioni migliorative avanzabili concernono gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni dal progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva disposizione contenuta nella disciplina di gara, e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 270; Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Tar Veneto, 481/2018; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 21 febbraio 2018, n. 249; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13 novembre 2017, n. 928; T.A.R. Umbria, sez. I, 6 ottobre 2017, n. 620).
L’istruttoria svolta ha consentito di appurare in primo luogo l’infondatezza della deduzione di contrarietà del progetto appaltato alle norme del Pai della Regione Calabria….
Questo Tar condivide i risultati cui è pervenuto l’organo ausiliare, e li fa propri per l’accuratezza e l’esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l’inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto …
Ciò appurato, per il tipo di modifiche apportate dalla ricorrente al progetto a base d’asta esse per la loro radicalità devono inquadrarsi in varianti non consentite, per come legittimamente assunto dalla appaltante nel provvedimento di esclusione.
Il progetto redatto dalla p.a. posto a base della competizione è costituito dalla integrazione/sostituzione della struttura portante in muratura con una struttura in carpenteria metallica interna all’edificio esistente, con la demolizione delle pareti interne in elevazione e dei solai esistenti, lasciando in piedi l’intero involucro esterno. La nuova struttura portante sarà, quindi, costituita da telai in acciaio controventati e con orizzontamenti in lamiera metallica e soletta collaborante. La muratura portante restante sarà ancorata al nuovo telaio in acciaio. La struttura in acciaio avrà una nuova fondazione costituita da travi in calcestruzzo armato.
Il progetto presentato dalla ricorrente prevede, invece, rinforzo della struttura portante in muratura con intonaco armato realizzato mediante l’applicazione da un sistema costituito da una malta premiscelata monocomponente fibrorinforzata, ad elevate prestazioni meccaniche sia cementizia, sia a base di calce naturale e da una rete in fibra di basalto, collegamento delle fondazioni esistenti tramite un vespaio areato in calcestruzzo armato con casseri in propilene riciclato, alleggerimento dei carichi permanenti mediante la sostituzione dei solai di piano con solai costituiti da travi in acciaio e tavelloni interposti di alleggerimento con sovrastante recupero in argilla espansa a grani e caldana in cls armato da 5 cm di spessore. I ricorrenti hanno previsto anche una modifica della copertura mediante la realizzazione di un’orditura di moraletti in castagno sui quali legare un manto di tegole marsigliesi, idonee per una falda che presenta una pendenza prossima al 40%.
La descrizione dei due progetti ne denota una notevole differenza sia laddove la p.a. richiedeva la demolizione delle pareti interne, prodromica ad un nuovo utilizzo degli spazi, sia nelle modalità realizzative in cui la pa preferiva il maggior uso di materiale metallico e la realizzazione di una nuova fondazione.
L’esclusione per inammissibile variante è dunque legittima.
