In una gara per servizi tecnici, in sede di valutazione dei “servizi significativi della propria capacità a realizzare la prestazione scelti tra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto di affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali” la commissione giudicatrice ha escluso i servizi di identica categoria (S) e di complessità maggiore (05) rispetto a quelli previsti dal bando (03).
“In conclusione, il motivo di appello è fondato laddove denuncia l’errato operato della commissione di gara consistente nel fatto che, avendo l’appalto ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza con riguardo a lavori (anche) della classe S.03, la commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub-criterio A.2, ha espunto da quelli allegati dall’appellante i servizi riguardanti interventi di identica categoria (S) e di complessità maggiore (05), in violazione della legge di gara che riferisce il criterio ad interventi affini a quelli per cui è gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali”.
Si rinvia al contenuto integrale della pronuncia: Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2019, n. 8048.
